La bolla in Cœna Domini scomunicava gli eretici o chi ne leggesse i libri, ma non essendo questi distintamente nominati, ne nasceva incertezza: i varj inquisitori registravanli, man mano che ne aveano contezza, onde differivano gli uni dagli altri. Prima l'inquisizione di Spagna nel 1558 pubblicò un catalogo di libri proibiti: l'anno seguente papa Paolo IV mandò fuori l'Indice, che servì di norma ai successivi. Era diviso in tre parti. La prima, d'autori de' quali riprovavansi tutte le opere, sebbene d'argomento non religioso: tra' quali autori n'ha alcuno vissuto e morto nella nostra comunione. La seconda, dei libri condannati particolarmente: la terza, degli anonimi, dove per regola generale si vietavano quelli dati fuori senza nome dopo il 1519[230].
Anzi notaronsi settantadue stampatori, ogni opera edita dai quali si considerasse interdetta: e così le edizioni di qualunque avesse stampato libri d'eretici. Sono le esagerazioni consuete di chi si trova di fronte a un pericolo urgente.
Restarono allora proscritti autori che da secoli correvano per le mani; altri stampati in prima con approvazione, come le Annotazioni di Erasmo al Nuovo Testamento, che pur Leon X aveva onorate d'un breve; cogli ereticali poi si appajarono le opere che attenuassero l'autorità pontifizia a fronte sia dei vescovi, sia de' principi e magistrati temporali.
Alcune volte ottimi libri furono vietati, pe' commenti appostivi da editori[231]. Un grandissimo numero son di devozione, orazioni, legende, offizj, prediche.
Pio V regolò quella materia mediante la Congregazione dell'Indice, alla quale diede norme definitive Benedetto XIV nel 1753, per cautelare men tosto contro i lavori d'eretici che contro quelli di cattolici, e togliere i lamenti anche pubblicamente mossi per condanna di buoni. Lodando la santa sede di aver sempre provisto che i cattivi libri non pregiudicassero alla fede e alla pietà de' Cristiani, e d'averne a tal uopo pubblicato l'Indice, prima sotto Pio IV, poi sotto Clemente VIII, poi sotto Alessandro VII con aggiunte di nuovi, Benedetto XII ne fece un altro, seguendo le norme che prescrisse nella bolla Sollicita ac provida.
Secondo questa, la Congregazione dell'Inquisizione è composta di cardinali, cospicui per studj gli uni di teologia, gli altri di scienza canonica, gli altri di cose ecclesiastiche o di affari: vi s'aggiunge un auditore di Sacra Rota, un maestro di teologia domenicano, alquanti consultori del clero secolare e regolare e dotti qualificatori. Quando un libro sia denunziato, essi vedono se sia a trasmettere alla Congregazione dell'Indice. Se sì, è dato a un qualificatore o consultore, che lo legga attentamente, e indichi i luoghi riprovevoli. La sua relazione è presentata in istampa a ciascun membro di questa Congregazione; la quale poi ne discute, e proferisce un voto. Ma voto consultivo, giacchè col libro è trasmesso alla Congregazione de' cardinali, che pronunziano coi procedimenti stessi; allora tutti gli atti son presentati al pontefice, senza di cui nessuna condanna è proferita.
È antica regola che, per libro d'autore cattolico, non basti che un solo relatore ne proponga la proibizione: ma sia presentato a un altro revisore, che ignori il nome del primo. Che se questi dissenta, un terzo revisore esamini; e sulla differenza pronunzino i cardinali.
Taluni si lamentano perchè si decida senza ascoltare l'autore. Ma non n'è bisogno, giacchè non si giudica della persona, bensì dell'opera; non di punir lui, ma di ammonire i fedeli del pericolo. Trattasi però d'autore cattolico di buona fama? Si proibisce il libro colla clausola finchè si corregga o si emendi, se è possibile. Data questa sentenza, prima di pubblicarla si comunichi all'autore o a qualche suo rappresentante, indicandogli qual cosa abbiasi a correggere o levare. Se egli eseguisca tali emende in una nuova edizione, sopprimasi il decreto: salvo che della prima fossero divulgati molti esemplari. Per un autore cattolico e di reputazione si vuole sia sentito, o nomini un consultore che ne sostenga le difese. E sebbene vi sia giuramento di silenzio, il segretario della Congregazione potrà comunicare gli appunti all'autore, sopprimendo i nomi del denunziante e del censore. Ma a che buoni questi riguardi per libro che con dirette eresie intacchi la fede, o leda i buoni costumi?
A censori è prescritto si assumano persone di pietà e dottrina riconosciuta, la cui integrità non lasci temere odio o favore: non credansi destinati a condannar l'opera, ma ad esaminarla equamente; pesino le opinioni senza affetto di nazione, di famiglia, di scuola, d'istituto, di parte; ricordino che molte opinioni pajono indubitabili ad una scuola, a un istituto, a un paese, eppure sono rejette da altri cattolici senza detrimento della fede. Sovratutto abbiano a mente che d'un autore non può sentenziarsi se non leggendo intera l'opera, comparando i differenti passi, e badando all'intenzione di esso; non proferire sopra una o due proposizioni staccate: giacchè quel che in un luogo egli dice oscuramente e per transenna, è forse spiegato abbondantemente altrove.
E deh (soggiunge la Costituzione) si potessero proibire le ingiurie, le facezie che si lanciano gli uni agli altri! Chi le adopera in quistioni religiose mal serve alla verità e alla carità. Si reprimano dunque costoro, che difendono accannitamente una sentenza, non perchè vera, ma perchè sua, e che recano opinamenti privati come dogmi certi della Chiesa.