Antonius Polus venetus, Lucidarium potestatis papalis, septem libros complectens. (Appendice).
[231.] Per esempio, il Consilium de emendanda Ecclesia per le note e prefazione ereticali; Epitome responsionis Silvestri ad M. Luterum, edita da Lutero; S. Concilii trid. decisiones, edite da Giovanni di Gallemart; Fecebico Fregoso, Pio e cristianissimo trattato della orazione; Della giustificazione della fede e delle opere; Prefazione alla lettera di san Paolo ai Romani, opere attribuitegli falsemente.
Poemata varia doctorum piorumque virorum de corrupto Ecclesiæ statu, cum præfatione M. Flacci Illyrici.
Scripta quædam papæ et monachorum de Concilio tridentino, ann. 1547 et 1548, cum præfatione Matthiæ Flacci Illyrici. Così i decreti di Alessandro VII e di Innocenzo XI contro le proposizioni di morale lassa: il decreto del Sant'Uffizio contro certe confraternite, perchè nella ristampa venne esteso più che non fosse in origine.
[232.] Stimo non disopportuno avvertire che, dovendo pe' miei lavori, e più specialmente per questo, valermi d'ogni sorta di libri, anche de' peggiori e degli ereticali, chiesi e ottenni la più ampia licenza dal santo padre.
E mi sia dato citare alcuni casi particolari non senza importanza intrinseca, nè senza opportunità.
Lodovico Muratori, bersagliato come ogni letterato, e specialmente ogni storico nel nostro paese, fu anche accusato di opinioni antipapali, e sin dai pulpiti come pazzo, temerario, eretico. Denunziato alla sacra Congregazione, il Muratori ne scrisse al pontefice, chiedendo esser edotto degli errori appostigli. E Benedetto XIV gli rispondeva, ne' suoi scritti trovarsi certamente molte cose disapprovabili, ma che «secondo l'esempio dei predecessori, le opere degli uomini grandi non si proibiscono», e tanto meno il farebbe delle sue, attesa la gran fama dell'autore e la conosciuta sua pietà: quel ch'era spiaciuto in esse non si riferiva se non ai possessi temporali della santa sede: egli «avea sempre creduto non convenisse disgustare per discrepanza di sentimenti in materie non dogmatiche nè di disciplina, ancorchè ogni governo possa proibire quei libri che contengono cose che gli dispiacciono» (Roma, 25 settembre 1748).
Gian Domenico Romagnosi in fondo era filosofo sensista e giurista statolatro. Le opere sue divennero più celebri dopo la sua morte, e nessuno può non ravvisarvi lo spirito degli Enciclopedisti, per cui la religione è considerata come un affare civile, e piuttosto trascurata che attaccata. Dovette dunque alcuno zelante denunziare al sant'Uffizio la Genesi del diritto penale. E la sacra Congregazione mandò a lui l'arciprete del duomo di Milano Opizzoni, nel novembre 1827, esponendogli i varj passi incriminati. «Grato ai generosi riguardi coi quali veniva onorato dalla sacra Congregazione», il Romagnosi si sentì «in dovere di corrispondere con la dovuta venerazione e lealtà», ed espose spiegazioni, che io ho pubblicate in una biografia di quel mio maestro. La sacra Congregazione, «dopo diligentemente esaminate le osservazioni e spiegazioni sopra le proposizioni censurate, commendò la sommessione e il rispetto» di lui; solo «consigliando pel caso di ristampa, alcune aggiunte spiegative».
Le dottrine religiose del Romagnosi erano state impugnate vivamente dall'insigne filosofo Antonio Rosmini. Uomo religiosissimo, fondatore d'un Ordine nuovo, esemplare di vita, splendidamente caritatevole, parve però ad alcuno che, colle sue teoriche filosofiche, arrivasse a vere eresie, e specialmente nel Trattato della Coscienza. Fu dapprima imputato in giornali cattolici, poi virulentemente in alcune lettere di Eusebio Cristiano, nelle quali si volle vedere una vendetta de' Gesuiti, perchè esso piantava sistemi contrarj a quelli sostenuti da filosofi di quella Compagnia. Dai libri la cosa procedette ai tribunali: e deferite quelle opere alla sacra Congregazione dell'Indice, vennero prese a severo esame. Gli avversarj de' Gesuiti asserivano che la costoro potenza riuscirebbe certo a farlo condannare. Noi amici dell'autore restavamo in un'ansietà paurosa, temendo di vedere riprovato un tant'uomo, e condannate opere che, camminando sempre sulle traccie dei santi padri, erano sembrate un gran sostegno della religione contro gli errori de' nostri tempi, e l'irruzione della filosofia eclettica e del panteismo. Quale immensa consolazione quando Roma proferì non esser condannabili!
Di rimpatto quella spudorata che si chiama opinione pubblica avea sparnazzato coi suoi organi che la Storia Universale del Cantù era lavoro complessivo de' Gesuiti, a cui egli non dava che il nome o la forma. In quella vece dai Gesuiti stessi gli vennero severissimi appunti e pubblici e privati: ond'egli supplicò alcun di loro togliesse in esame l'opera sua, indicandogliene gli errori, sicchè potesse correggerli nelle successive edizioni. Si cominciò in fatto il caritatevole officio; poi, forse perchè la messe crescente sbigottisse il pio annotatore, si giudicò opportuno trasmettere quelle note, anzichè all'autore, alla sacra Congregazione dell'Indice. Il Cantù, privatamente informatone, dichiarò sottomettersi a qualunque decisione prendesse la santa sede, ma, a norma della Costituzione di Benedetto XIV, invocava d'essere informato e di potersi difendere. Non fu esaudito in ciò, forse perchè sembrasse bastante la difesa che internamente se ne farebbe; e dopo lungo tempo, che fa supporre accurata indagine, gli venne rescritto che «la sacra Congregazione in maturo esame ha dovuto convincersi essere nella Storia Universale trascorse qua e là inesattezze ed anche proposizioni erronee: in vista però della vastità dell'opera, delle molte edizioni, delle belle pagine che contiene, della rettitudine dell'autore.... avuto riguardo alla Costituzione Benedettina, ha dichiarato non si condannano esse istorie, benchè vi s'incontrino opinamenti erronei che l'autor medesimo potrà col suo senno e colla sua erudizione avvertire».