«Che senza legittimo permesso, e con suspizione d'incredulità facciano uso de' cibi vietati in certi tempi dalla Chiesa;

«Che abbiano tenuto o tengano occulte radunanze, in pregiudizio e dispregio della religione;

«Che non essendo sacerdoti, si siano usurpati o si usurpino di celebrare la santa messa, e abbiano presunto di amministrare il sagramento della penitenza, quantunque nè abbiano proferito le parole della consacrazione, nè siano venuti all'atto dell'assoluzione;

«Avvertendo che a questi nostri precetti non soddisfaranno, nè s'intendono di soddisfare quelli che, con bollettini o lettere, delle quali, massime se non firmate, niun conto si tiene nel sant'Uffizio, pretendessero rivelare i delinquenti;

«E che dalla detta scomunica nella quale i disubbidienti incorreranno, non possa alcuno essere assoluto se non dal Sant'Uffizio; nè sarà assoluto che dopo aver giuridicamente rivelati i detti eretici e sospetti d'eresia;

«Ricordiamo a tutti i reverendi confessori di dover significare ai penitenti l'obbligo di denunziare legalmente al Sant'Uffizio, come sopra, e che non volendo ubbidire saranno incapaci dell'assoluzione;

«Comandiamo per ultimo, in virtù di santa ubbidienza, a tutti i superiori ecclesiastici così secolari che regolari, e ai confessori di monache, che debbano notificare, e tener affisso nelle loro chiese, sagristie e monasteri in luogo pubblico il presente editto. E a tutti quelli poi che hanno cure parrocchiali, che lo debbano pubblicare ogni anno nell'avvento e nella quaresima in giorno festivo e di concorso; mandandone l'autentico documento alli rispettivi vicarj del sant'Uffizio;

«Quanto agli Ebrei, si dichiara che cadranno sotto l'Inquisizione del Sant'Uffizio in que' casi compresi nella bolla di Gregorio XIII Antiqua Judeorum ecc., e sempre che dicano o facciano cose direttamente offensive della cattolica religione».

[334.] Tiraboschi, St. lett., vol. XII, pag. 1712.

[335.] Vita di Sisto V, parte I, l. III.