Manfredi Francesco, Ristretto de' processi dell'Inquisizione di Sicilia nel 1640.
Quando Morellet nel 1762 ebbe tradotto il Directorium Inquisitorium, nell'intento di far onta alla Chiesa, il famoso giureconsulto Malesherbes gli disse: — Voi credete aver raccolto de' fatti straordinarj, delle processure inaudite. Or bene sappiate che questa giurisprudenza di Eymeric e della santa inquisizione, è a un bel presso la nostra tal quale. Io restai confuso di tale asserzione (soggiunse Morellet, Mémoires, t. I, 59); dipoi ho riconosciuto ch'egli avea ragione».
[333.] Vedi Breve informazione del modo di trattar le cause del Sant'Uffizio per li molto reverendi vicarj della santa Inquisizione di Modena. Scelgo questo a caso, essendo simili gli altri; e benchè tardissimo, non fa cambiamento dai più vecchi. Le attribuzioni del Sant'Uffizio vi sono così divisate in un editto della curia di Modena del 1776.
«Noi, con autorità apostolica a noi concessa, e sotto pena di scomunica, comandiamo a ciascheduna persona in questa giurisdizione, di qualunque condizione o grado esser si voglia, così ecclesiastica che mondana, che debba al Sant'Uffizio di questa città, ovvero all'ordinario, rivelare e notificare nello spazio di giorni trenta giuridicamente tutti e ognuno di quelli de' quali sappiano, o abbiano avuta, o avranno in appresso notizia;
«Che, avendo professata la santa fede cattolica, sieno divenuti eretici, o come ne' sagri canoni e costituzioni pontificie in materia di fede, sospetti di eresia;
«Che siano bestemmiatori, o dileggiatori, o percussori di sagre immagini, o sortilegi ereticali;
«Che abbiano senza autorità della santa sede apostolica tenuti, letti, stampati, o tengano, leggano, stampino o facciano stampare libri d'eretici, i quali trattino di religione o di sortilegi;
«Che contro il voto solenne della profession religiosa, dopo aver preso l'ordine sagro, abbiano contratto o contraggano matrimonio;
«Che contro i decreti e costituzioni apostoliche abbiano abusato o abusino della sagramental confessione o confessionario, sollecitando ad turpia i penitenti;
«Che abbiano impedito o impediscano l'uffizio dell'Inquisizione, ovvero offendano alcun denunziatore, testimonio o ministro, per opere spettanti al medesimo;