Perchè mancassero appigli alle declamazioni contro l'avidità de' prelati, era stabilito che delle ricchezze loro non ereditassero i parenti, bensì la Chiesa romana; onde il papa mandava collettori per tutto il mondo. Ed ecco derivarne controversie e dispute inestricabili cogli eredi e colle chiese stesse, turbarsi i possessi, e viepiù sotto papi rigorosi come Pio V. Dall'invigilare all'adempimento dei legati pii, i vescovi traevano ragione di voler vedere i testamenti, ma con ciò scoprivansi i secreti di famiglia, e fisicavasi sulle frodi supposte, come poi fecero i governi moderni. La proibizione del concubinato portava a ricorrere alla forza per isciogliere temporarie unioni, e le curie volevano all'uopo valersi di birri e carceri proprie. Tutto ciò parve usurpazione ai Governi, e l'andarono impedendo fin al punto che, quasi il pontefice fosse uno straniero, il quale pretendesse invadere colla sua universale la giurisdizione particolare del principe, si sottoposero gli atti suoi e i suoi decreti a esame, a ordini di esecuzione e di placitazione[135], dopo esaminato se ne rimanessero «salvi i diritti dello Stato».

La bolla poi in Cœna Domini fu ripudiata da alcuni, da altri accettata col proposito di modificarla nell'applicazione; Venezia la ricusò, per quanto il nunzio insistesse; l'Albuquerque governatore di Milano vi negò l'exequatur; a Lucca non si teneano obbligatorj i decreti dei funzionarj papali senza approvazione del magistrato; i duchi di Savoja conferivano benefizj riservati al papa: i vescovi di Toscana lasciavano ammollire nell'applicazione que' tremendi decreti. Ma i frati la zelavano a rigore; guai a parlare di tasse sui beni ecclesiastici! negando l'assoluzione a magistrati, cagionarono tumulti ad Arezzo, a Massa marittima, a Montepulciano, a Cortona. E sparnazzavasi il nome d'eretici, tale considerando chi disobbediva a un ordine papale.

A Genova era proibito tener assemblee presso i Gesuiti, pretestando vi si facessero brogli per le elezioni; l'Inquisizione vi fu sempre tenuta in freno, e dopo il 1669 sottoposta alla giunta di giurisdizione ecclesiastica. Stefano Durazzo arcivescovo, martire della peste del 1556, interminabili dispute sostenne col doge sul posto che gli competesse nel presbitero, e sul titolo d'eminenza; non soddisfatto, negò coronare il doge, e la lotta si prolungò anche dopo che l'arcivescovo ebbe abdicato.

I governatori di Milano alle riforme di Carlo Borromeo opponevano i diritti regj, e quel senato i privilegi della Chiesa milanese; e Pio V scrivendogli gli rammentava che nulla re magis sæcularis potestas stabilitur et augetur, quam amplificatione et autoritate ecclesiasticæ ditionis; quidquid ad spirituale patrimonium firmamenti et virium accedit, eo temporalis status maxime communitur; nam observantia et pietas principum et magistratuum in ecclesiarum antistites, populos ipsis adeo praebet obedientes, ut fatendum sit regnorum ac statuum incolumitatem uno illo ecclesiastici juris præsidio tanquam fundamento contineri, quod utinam contrariis ad multorum exitium exemplis non pateret.

Già dicemmo di san Carlo. Il suo cugino e successore Federico Borromeo due volte per queste dispute dovette viaggiare a Roma; minacciò di censure chi trafficasse con Svizzeri, e Grigioni eretici, e scomunicò il governatore perchè, col proibire le risaje nelle vicinanze delle città, arrogavasi giurisdizione su possessi ecclesiastici[136].

Il regno di Napoli se ne trovava viepiù compromesso, attesa la sua feudale dipendenza dalla Santa Sede. Filippo II re di Spagna con qualche restrizione ricevette i decreti del Concilio tridentino, e il 2 luglio 1564 ordinò al vicerè di Napoli, di pubblicarli perchè fossero osservati anche in questo paese, protestando però non si derogava con essi alle preminenze regali, nè ai patronati regj, od altri diritti della sovranità. Esaminatili, il reggente vi trovò molti punti che pregiudicavano tali diritti. Così il Concilio infligge scomunica e multa a chi stampa libri sacri senza licenza del vescovo; or se alla Chiesa spetta la censura, spetta al principe il consentire o no la stampa. Per certi casi si dà licenza ai vescovi di procedere contro ecclesiastici e secolari colla scomunica non solo, ma collo sfratto e con pene pecuniarie anche forzose: ora l'esecuzione è attributo regio. Ad essi vescovi è pure conferito l'approvare i maestri e professori, e con ciò s'intacca l'autorità del principe e delle Università. Per fondar nuove parrochie o seminarj, il vescovo può imporre decime, oblazioni, collette sul popolo; mentre questo diritto è inerente alla sovranità, e non alla podestà ecclesiastica. Così la visita e amministrazione di tutti i luoghi pii e spedali e confraternite, il rivederne i conti, il commutar la volontà de' testatori, l'imporre pene ai laici e patroni che malversino le rendite e ragioni di loro chiese, il sottrarre ai tribunali secolari i chierici tonsurati, sono atti che assottigliano la giurisdizione civile. In quel regno, per abitudine antica, le censure ingiuste o nulle erano fatte revocare, e ciò il Concilio proibiva; come colpiva di scomunica e fin privazione di dominio i principi che permettessero il duello; ai combattenti e padrini, oltre la censura, infliggeva la confisca dei beni e perpetua infamia.

Pertanto il Concilio fu lasciato divulgare, ma senza pubblicazione solenne, e si tenne in non cale ogni qual volta paresse pregiudicare la regalia; nè bolla o rescritto di Roma valea senza l'exequatur regium, e poichè il papa di ciò si offendeva, Filippo II gli scrisse non volesse porsi all'avventura di veder di che cosa fosse capace un re potente spinto all'estremo.

Nuovi urti cagionò la bolla in Cœna Domini, alla quale il vicerè duca d'Alcala risolutamente si oppose, fino ad arrestare i libraj che la stampassero; fu condannato alle galere uno che aveva pubblicato l'opera del Baronio contro il privilegio d'esenzione, chiamato la Monarchia Siciliana, pel quale al re competevano le divise e i diritti di legato pontifizio[137]. Di rimpatto i vescovi pretendeano giurisdizione sui testamenti, e per qualche tempo tenere i beni di chi moriva intestato, applicandone una parte a suffragio del defunto: nei casi misti, cioè di sacrilegio, usura, concubinato, incesto, spergiuro, bestemmia, sortilegio, potesse procedere il fôro ecclesiastico o il secolare, secondo che all'uno o all'altro fosse prima recata la querela; donde inestricabili altercazioni. Il popolo vi trovava il suo conto, perocchè nel 1582 essendosi messa la gabella d'un ducato ad ogni botte di vino, il cappuccino frà Lupo uscì minacciando di grave castigo celeste quei che la pagassero o la esigessero. Pensate se vi si diede ascolto: tanto che fu dovuta sospendere. Nè pochi vescovi proibivano l'esazione delle gabelle nella loro diocesi, in forza di quella bolla: e la Piazza di Nido a Napoli ricusò un dazio nuovo, perchè non approvato dal papa. E il papa vi dava rinfranco, e minacciava interdire la città; fu respinto dal confessionale e privato del viatico chi, ne' consigli vicereali, aveva opinato in contrario, e il famoso reggente Villani a stento ottenne l'assoluzione in articolo di morte.

Per tal operare i doveri di suddito trovavansi in conflitto con quelli di cristiano, nè vedeasi via di composizione. S'aggiungano a ciò le citazioni che faceansi alla Curia di Roma, e i visitatori apostolici che il papa mandava nel regno per esiger le decime, ed esaminare le alienazioni indebite di beni ecclesiastici, e se adempiti i legati pii; se no, trarli a vantaggio della fabbrica di san Pietro.

Privilegi ecclesiastici consentiti all'autorità secolare rendevano la Sicilia indipendente da Roma, ma la sottomettevano alla Spagna e all'Inquisizione, che quivi potea più che in altro paese d'Italia, elidendo la giurisdizione dei vescovi, oppugnando la resistenza dei vicerè, e alle prepotenze de' baroni opponendo la secreta efficacia de' foristi o famiglia del Sant'Uffizio. Avendo il duca di Terranuova mandato in galera un orefice ladro, di Spagna gli venne ordine di rilasciarlo perchè era forista del Sant'Uffizio, pagargli ducento scudi per indennità, e far pubblica penitenza. Essendo nel 1602 bandito un Mariano Alliata forista, il Sant'Uffizio intimò ai giudici lo ripristinassero; e non obbedito, li scomunicò; e perchè l'arcivescovo gli assolse dalla scomunica, il Sant'Uffizio scomunicò l'arcivescovo. Questi ricorre al vicerè marchese di Feria, il quale manda contro gli Inquisitori due compagnie d'alabardieri col connestabile e il manigoldo; e gli Inquisitori dalle finestre del convento scomunicano costoro e chiunque vi dà ajuto: i soldati sfondano la porta; ma trovando i frati assisi in giro e tranquilli, non osano far violenza; al fine il dissenso è accomodato ritirando l'interdetto e consegnando il delinquente agli Inquisitori[138].