Illa ergo humanitas crucifigenda erat reapse in Christo, sicque crucifixa hic remanere debet pro peccatis quotidianis, dum ipse Christus veniat in gloria sua.

[630.] Diceva: «L'art. 1 dello Statuto dispone: — La religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi —.

«Questo articolo dice che la religione cattolica è la sola religione dello Stato, per denotare essere volontà di tutta la nazione che nel regno non si professino, e non siano riconosciute fuori di quella altre religioni, quand'anche avessero un'esistenza di lunga durata, o fossero penetrate in altre società: e ciò perchè considero la religione cattolica la sola vera, l'unico e solo elemento sociale, che imperando sui cuori colla santità delle dottrine, con la dolcezza de' precetti, mantiene potentemente la moralità nei cittadini.

«Si limita poi quell'articolo a dichiarare che tollera gli altri culti, non già perchè voglia approvarli, o gli abbia in affezione, ma perchè vide esser forza di sopportare quegli abusi, quelle credenze non ortodosse, abbracciate da una parte di popolo che sarebbe stato, non che impolitico, crudele di privare della patria. Facendo bene attenzione che non si estese la tolleranza a tutti i culti che esistono nel mondo, o possono esservi introdotti; lo Statuto restrinse la tolleranza a quelli che ora, al presente, vale a dire all'epoca di sua promulgazione, avevano un'esistenza riconosciuta, cioè erano stati approvati dalle leggi e dai regolamenti in questi regj Stati. In una parola non havvi che la religione cattolica e romana che goda in tutta la sua pienezza del diritto di città, mentre gli altri culti sono considerati come stranieri, ammessi soltanto nell'esercizio ed al godimento di determinati diritti, sotto speciali condizioni dalla legge imposte.

«Se è vero, che ciascun cittadino può quella religione accogliere, che più a lui piace, egli non può in questi Stati professarla, a meno che non sia la cattolica romana, od uno de' culti tollerati: ben inteso che io prendo le parole professare una religione, nel significato di confessare pubblicamente, di riconoscere palesemente i principj di essa; e come corollario riconosco che un cittadino, il quale abbracciasse una tutt'altra religione, un tutt'altro culto, e non la professasse mai, sotto l'impero dello Statuto non incorrerebbe in veruna sanzione penale».

[631.] Il Marrone, con aria e contegno da ispirato, tenne al tribunale un lungo discorso; fra il resto narrava il modo con cui succedono le conversioni. «Si sentivano i peccatori improvvisamente ispirati a credere che don Grignaschi era Gesù Cristo in un modo irresistibile. Ciò accadeva per lo più allorchè lo sentivano predicare, o quando udivano la di lui messa, ed anche talvolta quando si trovavano alle loro case od anche in campagna. Rimasti sull'istante grandemente commossi, e contriti de' loro peccati, andavano subito a confessarsene con intensissimo dolore e con un diluvio di lagrime, assoggettandosi a qualsiasi penitenza in espiazione della colpa, disposti a farne confessione pubblica, come infatti accadde di alcuni peccatori; tanto era l'odio delle offese fatte a Dio e l'amore della propria umiliazione. Nè queste erano conversioni di sole parole o di pochi giorni. I più inveterati nel vizio abbandonarono sul momento le loro bestemmie, i giuochi smodati, le oscenità, le pratiche scandalose ecc., e perseverarono mesi e mesi nel bene incominciato, a fronte dei non credenti, che continuamente gli insultavano, dei sacerdoti che lor negavano i sacramenti, dei vescovi che li tacciavano d'eretici e scomunicati, in fine a fronte delle minaccie della prigionia.

«Ciò posto, io argomento: Iddio non può concedere ad un falso profeta la podestà di autenticare con veri miracoli la sua missione, non potendo Dio cooperare alla seduzione e all'inganno. Ora Iddio ha concesso a don Grignaschi la potestà di autenticare con veri miracoli la sua missione, perchè è cosa pubblica che convertì innumerevoli peccatori, e istantaneamente, dove sta il massimo dei miracoli; e li convertì per autenticare la missione di don Grignaschi, col convertirli confermava altresì nella credenza, che don Grignaschi era Gesù Cristo, poichè la conversione accresceva la loro convinzione, e i più perfettamente convertiti erano anche i più fermi nel credere. Dunque don Grignaschi non è un falso profeta. Ma questi concede di essere Gesù Cristo quando da alcuno viene sinceramente riconosciuto per tale. Dunque lo è veramente, perchè altrimenti sarebbe un falso profeta. Il che non può essere come abbiam detto, perchè Dio avrebbe cooperato alla seduzione ed all'inganno».

[632.] Requisitorie dell'ufficio fiscale generale, sentenza e atto d'accusa contro ecc.

Dibattimento nella causa criminale vertita davanti il magistrato d'appello di Casale contro il sacerdote F. A. Grignaschi già parroco di Cimamulera e complici, adorno del ritratto del sacerdote Grignaschi. Casale 1850; sono 288 pagine.

Oltre l'opuscolo Crux de Cruce, ci fu dalla cortesia di monsignor Bernardi procurato, con altre curiosità, un manuscritto dove si spiegano le dottrine del Grignaschi. Quel titolo deduceva egli dal motto delle profezie di Malachia, secondo le quali Pio IX è appunto intitolato Crux de Cruce. E asserisce che dai primi tempi della Chiesa fino al secolo X il mistero della doppia croce era conosciuto; la qual seconda croce, più grande per esprimere una crocifissione più dolorosa, porta un sacerdote avente sul petto il monogramma C. H. S., e dalla bocca gli escono le profezie, che gli angeli raccolgono, ecc.