CENSORI
Affinchè il passaggio da un Ordine all’altro e nella cittadinanza si compisse regolatamente, furono istituiti i censori, che vigilassero a classificare i Romani secondo il grado di cavalieri, cittadini od erarj. Di tale carica, spoglia di potestà diretta e di volontà imperativa, eppure onnipotente nel movimento della pubblica vita, veniva onorato chi avesse ben sostenuto altri uffizj. Ogni cinque anni, per fare il lustro o diremmo lo spurgo, il censore chiamava il popolo a rassegna nel campo Marzio, e senz’altra forza che de’ suoi uffiziali e de’ suoi registri, esaminava e depurava gli ordini, le tribù, le centurie. All’appello dell’araldo, ogni Romano compariva a render conto delle facoltà sue; ed i censori, a norma dei bisogni dello Stato e delle variate sostanze, riformavano la distribuzione delle classi e delle centurie, e quali faceano ascendere, quali calare, quali confinavano tra gli erarj. Grande autorità ne derivava ad essi; e il senato acquistava con ciò l’arbitrio di comporre l’assemblea legislativa come meglio trovasse, e così dominarla. Ma poi anche la censura cessò d’essere privilegio aristocratico, e fu comunicata a’ plebei.
I censori trovavansi dal proprio uffizio recati ad erigersi guardiani del buon costume. V’era fra’ senatori chi si fosse o impoverito o disonorato? lo radiavano dall’album, surrogando un più degno. Ogni cavaliere presentavasi alla rassegna col cavallo, che a ciascuno era somministrato dal pubblico; e se questo si trovasse mal tenuto, o lui povero oppure incriminato, gli si intimava Vende equum, e questa privazione equivaleva a degradarlo. L’animadversio censoria infliggevasi ad azioni disonoranti, contro delle quali nessuna pena sancisse la legge; come l’ingratitudine del cliente verso il patrono, l’eccesso di durezza o d’indulgenza coi figliuoli, l’inutile maltrattamento degli schiavi, la negligenza verso i parenti, l’ubriachezza, la trascuranza dei doveri religiosi o delle esequie, il sedurre la gioventù; e così al tutore infedele, al socio mancator di parola, al celibato capriccioso, al concubinato, all’esposizione dell’infante legittimo, a chi oltraggiasse alla decenza ed alla salute pubblica[321].
Ammonivano pure il plebeo che da agricola si mutasse in mercante o artiere; il contadino che lasciasse deperire la sua vigna, o il cui campo fosse men coltivato che i vicini. Ad Emilio Lepido console si fece appunto dell’aver preso a pigione una casa per seimila sesterzj e innalzata una villa oltre misura; Lucio Antonio fu espunto dal senato perchè ripudiò la moglie senza raccorre un consiglio di amici[322]; Cornelio Runfio, antenato di Silla, degradato perchè gli trovarono più di dieci libbre d’argento in vasellame; i censori Domizio Enobarbo e Licinio Crasso fecero chiuder le scuole, dove i retori insegnavano una sfacciataggine di parole ignota ai grandi oratori. Esso Enobarbo pose querela al collega, oratore famoso, d’aver amato soverchiamente una murena, fin ad ornarla di giojelli, e morta onorarla di pianti e d’un monumento: ma Crasso sventò il giudizio volgendolo in riso, e confessando,—Io son troppo lontano dalla saggezza di Domizio, il quale non ha pur pianto alla perdita di tre mogli». Sovrattutto la legge circondava di cautele i senatori per farli rispettati; non doveano impoverirsi, non arricchire con appalti, non prestare di là da quattrocento lire, non far da gladiatori, non isposare ballerine, non brogliare; a chi ne convincesse uno di delitto, promettevasi il grado tolto al colpevole.
Ne’ giudizj censorj non bastava il produrre molti testimonj di buona condotta, come usavasi per gli altri, ma si chiedeano discolpe dirette. Se la condanna fosse data per convinzione individuale, un altro censore poteva cassarla: tutte poi poteano essere abolite dai censori successivi.
Altri censori praticavano il medesimo scandaglio nelle colonie e ne’ municipj, trasmettendone gli atti all’uffizio di Roma, che deponeva nel tempio delle Ninfe questo periodico sindacato.
LEGGI
Chiamavano propriamente legge una deliberazione presa ne’ comizj centuriati da’ patrizj e plebei d’accordo, per rogazione d’un magistrato superiore: plebiscito, una risoluzione della sola plebe ne’ comizj tributi, per rogazione d’un magistrato plebeo[323]; era obbligatorio per tutto il popolo (pag. 184); anzi i plebisciti sono le più acclamate leggi del diritto romano. Faceansi leggi per tribù, per curie, per centurie, e di queste medesime variavano i modi d’iniziativa e di sanzione. Una legge si proponeva dapprima al senato: se in questo passasse, promulgavasi per tre successivi mercati, acciocchè anche i campagnuoli potessero prenderne cognizione: al dì prefisso convocavasi il popolo nel campo Marzio, si discuteva, si mandava a voti. Per raccogliere questi, facevansi tanti ponticelli quante le centurie; e ciascun cittadino, passando pel suo, riceveva delle tessere, colle quali esprimeva secretamente il suo voto. Se si trattava di legge, la tessera favorevole portava VR, l’altra A, cioè Vti Rogas e Antiquo; se di giudizio, una il C, una l’A, una NL, cioè Condemno, Absolvo, Non Liquet. I voti valevano complessivamente per centurie.