Maggiori di tutti erano i comizj centuriati, dove ogni Romano della città o della campagna che pagasse tassa e servisse in campo, conveniva per nominare i maggiori magistrati, approvare le leggi, discutere dei delitti di Stato, della pace e guerra, avendo così il potere legislativo, eleggendo l’esecutivo, giudicandolo, accettando o ricusando le leggi proposte[315].
Ma nell’intervallo fra la prima e la seconda guerra punica un sostanziale cambiamento si operò, fondendo queste due sorta di comizj, ossia riducendo democratici anche i centuriati, e così ovviando gli eccessi dell’oligarchia in quelli, e della democrazia nei tributi.
SENATO
Il senato[316], composto in parte di capicasa antichi (patres), in parte di aggregati (conscripti), non avea la sovranità, ma la dirigeva; dava l’approvazione alle decisioni de’ comizj e alle nomine de’ magistrati; esaminava se convenisse far guerra o pace, e ne redigeva il decreto; riceveva gli ambasciatori, dettava le condizioni dei trattati, che il popolo per mera formalità riconosceva. A lui solo la soprintendenza delle cose religiose, l’interrogare i libri Sibillini, l’introdurre divinità o riti nuovi; a lui l’amministrazione del tesoro, il rivedere i conti, il levare e congedar truppe, l’istruire i più gravi processi criminali, come quelli di Stato e di assassinj ed avvelenamenti commessi in Italia; il nominar il dittatore, e decretare il trionfo od altre ricompense ai generali vittoriosi. In appresso fu arbitro delle provincie, le quali assegnava ai magistrati, come conferiva il titolo di re o d’alleato del popolo romano, e decideva le quistioni fra città federate e suddite.
Benchè sovrano vero fosse il popolo, il senato potea guardarsi come un altro capo della repubblica; i limiti del potere giudiziario e del legislativo non erano ben distinti; e il senato, più cauto ed accorto, sovente arrogavasi molti dei diritti del popolo, senza che questo abbia mai con un provvedimento generale assicurata l’inferiorità del senato. Le determinazioni di esso (senatusconsulta) si aveano per obbligatorie, nè poteano abrogarsi che dal senato stesso, onde Cicerone trova potestas in populo, auctoritas in senatu; oltrechè coll’interpretare o sospendere modificava di fatto la legislazione.
Al senato ebbero presto accesso anche plebei[317], e non tardarono ad esservi in maggiorità; e fu allora che si formò una nobiltà, ben distinta dal patriziato. I patrizj discendeano dalle primitive famiglie; i nobili erano figli di magistrati o di persone benemerite della repubblica: sicchè il senato fu il rappresentante non più de’ patrizj, ma della nobiltà, e perdette sempre maggior parte delle sue attribuzioni legislative, riducendosi a corpo consultivo. V’era ascritto il meglio del paese, antichi magistrati curuli, prodi capitani, benemeriti della repubblica; ma non ci consta per quali condizioni di meriti, d’età[318], di censo, e ci ha del probabile che n’avesse uno ciascuna delle dieci decurie. Erano a vita, ma potevano esser rimossi. I censori sceglievano un presidente (princeps senatus), il maggior onore a cui un Romano potesse aspirare.
CAVALIERI
Agli Ordini patrizio e plebeo si suole aggiungere l’equestre; ma come Ordine distinto mai non figura, almeno nei cinque primi secoli di Roma: d’altra parte v’avea cavalieri plebei e cavalieri nobili, talchè forse non significava che distinzione accidentale di persone o di famiglia; una funzione militare, che portava ingerenza politica perchè attribuita a persone e famiglie distinte.—Voi (diceva Perseo a’ suoi soldati) avete vinto la parte più considerevole de’ Romani, la loro cavalleria, nella quale si vantano insuperabili. I cavalieri sono il fiore della loro gioventù, il semenzajo del loro consiglio pubblico, da cui si traggono i senatori per farne poi consoli e generali». Plinio maggiore, tardo testimonio sì, ma pur cavaliere, asserisce che solo i Gracchi interposero quest’Ordine fra la plebe e i padri, attribuendogli i giudizj; poi Cicerone li consolidò all’occasione del tumulto di Catilina, dopo il qual tempo l’Ordine equestre fu aggiunto al senato e alla plebe[319]. Forse dunque non dinotava a principio se non i cittadini delle diciotto prime centurie della prima classe, cioè i più ricchi, patrizj fossero o plebei, i quali poteano militare a cavallo, e da questo trassero il nome, come dalla lancia (quir) eransi detti quiriti i nobili della prima costituzione. L’onore guerresco diede loro importanza anche in città, dove poi ottennero privilegi, tanto da formare una specie di terz’Ordine, forse da prima non molto differenti dagli squires d’Inghilterra. Per entrarvi bisognava esser nato libero e onestamente, possedere un dato censo, o aver meritato per azioni e virtù personali: pure non può tenersi in conto di corpo stabile nè politico, giacchè ciascuno continuava ad appartenere alla plebe o al patriziato[320], nè godeva speciale attribuzione legislativa; e uno poteva esservi ascritto ed escluso può dirsi a capriccio dei censori, che ogni cinque anni ne faceano la cerna.
Neppure gli altri due Ordini erano esclusivi: e qualche patrizio faceasi adottare da un plebeo per conseguire le cariche alla plebe riservate; e il plebeo mediante l’adozione o coll’entrar nel senato potea sorgere fra’ nobili.
Perseverava dunque l’originario ordinamento per genti e per famiglie; ma Roma non tenevasi immobile, anzi progrediva con misura, accettando i vinti nella propria comunità, e di ciascun Ordine ascrivendo il fiore nell’Ordine superiore. Il soldato, il giureconsulto, l’oratore si sentiva spinto ad elevarsi; e nel nuovo grado portava non l’accidia d’un potere incontrastato ed ereditario, ma l’operosità di chi ha dovuto acquistarselo. Quella serie poi di magistrature che erano un annuale esame, dava stimolo a ben sostenerle per meritarne di maggiori, e per trasmettere alla propria famiglia la dignità che ne conseguiva.