CONSOLI
Del governo stavano a capo due consoli, re annuali scelti fra nobili o plebei. Presedevano alle adunanze del popolo e del senato, raccoglievano i voti, curavano l’esecuzione dei decreti; introducevano gli ambasciatori stranieri, cernivano i guerrieri fra i cittadini e i federati, nominavano i tribuni nelle legioni, soprintendevano alle cerimonie religiose e alle finanze; e sebbene di rado potessero in persona amministrare la giustizia, erano però considerati come supremi custodi delle leggi, dell’equità e della disciplina, e molte cause venivano dai tribunali ordinarj portate al consolare in ultima istanza. Il senato poteva prorogar loro il comando degli eserciti, dare o negare le somme necessarie; il popolo doveva servirli in guerra, e rivedere le spese e i trattati da loro conchiusi coll’inimico: onde erano costretti tenersi amici l’uno e l’altro. Riceveano poi omaggi che oggi non si soffrirebbero: ritirarsi al loro passaggio, scendere da cavallo o alzarsi da sedere all’apparir loro; se no, le battiture dei littori: Acilio spezzò la sedia curule d’un pretore che non si levò.
PRETORI
Dai fasci ond’erano accompagnati si tolse la scure, per dinotare che non aveano il diritto di sangue; la rimetteano però dopo usciti un miglio da Roma, recuperando quel potere illimitato ch’è conveniente a un capo d’esercito. Di fatto in tempo di guerra potevano senza limiti, o quando ne’ frangenti il senato commettesse loro l’autorità dittatoria perchè salvassero la repubblica. Pure, finchè non si uscì d’Italia, i consoli anche a capo dell’esercito sottostavano al veto de’ tribuni, alla continua vigilanza del senato, che potea negar loro i viveri o richiamarli: ma quando si varcarono i mari (riflette Polibio) furono tutto; essi pretori, censori, edili, essi popolo e senato; patteggiavano co’ vinti, imponevano tributi e leggi, levavano soldati; regnavano insomma, ed apprendevano le pericolose blandizie del comandare indipendente.
Gli antichi re aveano in sè unito il presedere alle grandi assemblee ed al senato, il comandar agli eserciti, l’amministrare la giustizia; altrettanto continuarono i consoli: ma quando venne accomunata a’ plebei questa suprema magistratura, i nobili tentarono cincischiarla col nominare pretori che, scelti sempre fra i patrizj, rendessero giustizia. Non andarono però sei lustri che anche alla pretura fu scelto un plebeo. I pretori adempivano le veci del console quand’egli assente o quando altrimenti occorresse; ma special loro attribuzione erano i giudizj inferiori.
Dalla distinzione fra cittadini e forestieri nascevano due diritti, l’uno detto civile, l’altro delle genti. Il civile regolava le prerogative, e proteggeva le azioni del cittadino romano secondo le leggi patrie. Il diritto delle genti (tutt’altro da quello che oggi s’indica con tal nome) abbracciava le relazioni sociali, il complesso di que’ principj giuridici in cui tutti i popoli civili sono d’accordo, e le regole dell’equità naturale[326].
Per applicare tali diritti, al tempo della prima guerra punica si elessero un pretore urbano ed uno peregrino; poi crebbero a quattro, a otto, a sedici e più. Le loro funzioni epilogavansi nella formola do, dico, addico: davano l’azione, l’eccezione, il possesso, i giudici, gli arbitri, i tutori; dicevano sentenze nelle cose controverse e ne’ casi possessorj; addicevano, cioè aggiudicavano quando si facesse cessione del diritto, nell’emancipazione e simili.
Gravati di tanta responsabilità, al primo entrare in carica doveano, anche per proprio interesse, fare pubblica professione del come avrebbero in quell’anno esercitato la parte che la costituzione lasciava a loro arbitrio, senza ledere il diritto civile[327]. Esponeano dunque un editto, oggi diremmo un programma, riguardante specialmente quel che noi qualificheremmo di diritto amministrativo; conservando ciò che trovassero buono negli antecessori, correggendo i difetti, proponendo nuove formole d’azione; dal che veniva a progressivamente migliorarsi la legislazione, secondando il variar de’ costumi e dell’opinione senza radicali sovvertimenti; e la rigidezza della legge scritta era piegata, principalmente colle finzioni[328], col mutar nomi, colle eccezioni e col restituire in intiero; mostrando sempre appoggiarsi all’antico diritto anche quando vi si contraddiceva.
GIURISDIZIONE
Il carattere dei poteri giudiziali fra i Romani risulta dalla distinzione che faceasi tra gius e giudizio, tra magistrato e giudici. Gius è il diritto; giudizio sono le istanze, l’esame, la sentenza. Il magistrato dichiara il diritto, lo fa eseguire, risolve l’affare qualora la dichiarazione del diritto basti alla soluzione; in caso contrario, assegna qual potere dovrà giudicare i litigi, e qual diritto regolarli. I giudici esaminano la controversia e le discussioni fra le parti, e le terminano colla sentenza. A quello dunque spetta, oggi diremmo, la decisione del diritto; a questi la decisione del fatto, valutandolo però giuridicamente.