Anche ne’ giudizj rimaneva dunque la sovranità al popolo, il quale esercitava la giurisdizione direttamente ne’ casi capitali, e per delegazione nelle materie di ragione privata. Annualmente ne’ comizj da ciascuna tribù si eleggevano tre giudici, detti perciò centumviri, e si dividevano in quattro collegi, che, ora separati ora congiunti, procedevano intorno alle quistioni di diritti famigliari, di dominio quiritario, di successione. Forse in tutti i casi[329], ma certamente in quelli che non fossero di competenza del tribunale centumvirale, le parti, dopo esposta la contestazione al pretore, sceglievano d’accordo l’arbitro od il giudice, che doveva discutere la causa secondo la formola data dal pretore[330]. Il giudice si designava ne’ casi di stretto diritto, ove cioè si trattasse di cosa certa e determinata; l’arbitro in quelli ex æquo et bono, ossia di equità; e quello e questo fra le persone annualmente trascelte ad esercitare i giudizj. Per un pezzo furono dell’Ordine senatorio, dappoi vi pretesero anche i cavalieri, dal che vedremo sorgere conflitti gravissimi.
Per le liti con stranieri o fra stranieri, il pretore deputava Recuperatori, che doveano risolverle colla massima sollecitudine; il qual vantaggio li fece poi adottare anche pei cittadini nei casi di possessorio o di risarcimento di danni derivati da ingiuria o da delitto.
DIRITTO AUGURALE
Tal era quella mescolanza di tre governi che gli antichi ammiravano, e dove s’avea coi consoli unità dell’esecuzione, col senato sperienza ne’ consigli, col popolo vigor nell’azione; per modo che tutte le forze dello Stato convergeano con irresistibile potenza alla grandezza della repubblica. Il console può tutto, ma il senato può negargli i mezzi, il tribuno impedirne le decisioni; tocca al popolo il sindacarne gli atti, e punirlo o premiarlo col novamente eleggerlo. Il senato sembra il padrone della repubblica agli stranieri che trattano con esso solo; eppure è sottoposto alla revisione dei censori, è preseduto dai consoli, è remorato dai tribuni, e deve aspettar le leggi delle centurie e delle tribù. Il popolo rimane corpo sovrano al fôro, ma ne’ tribunali ha per giudici i cavalieri, nell’esercito per generale il console; dipende dal senato e dai censori per gli appalti e pei possessi: il patrizio si mescola fra’ plebei a sollecitarne il voto, a comprarlo anche col denaro che i suoi avi ne hanno usurpato. Da quest’equilibrio tanta forza, tanta preveggenza, tanto senno politico.
Chi ci ha intesi parlare più volte d’auspizj, comprenderà quanta parte avessero nell’amministrazione, ogni atto della quale esigeva la sanzione divina. L’auspizio era l’osservazione rituale di certi segni, come fenomeni celesti e meteore, volo di uccelli, tripudio o svogliatezza dei polli sacri nel prender cibo, cammino di serpenti o d’altri animali, che doveano attestare l’assenso o la disapprovazione degli Dei.
Carattere essenziale del magistrato in Roma era il poter consultare da sè gli auspizj; ma per lo più ricorreva agli auguri, che conosceano le posizioni, il tempo, i riti, e che per ciò trovavansi in mano le guise di sciogliere un’adunanza, sospendere una nomina, abrogare una decisione, limitare insomma l’autorità non solo dei magistrati, ma del senato e del popolo. «Il diritto più grande ed eccellente nella Repubblica (diceva Cicerone) è quello degli auguri, che sorpassa l’autorità. Qual cosa maggiore che il poter disciogliere i comizj e le assemblee convocate dai magistrati supremi, e annullarle dopo fatte? qual cosa più rilevante che il veder un’impresa interrotta se l’augure assegna un altro dì? qual cosa più magnifica che poter decretare ai consoli d’abdicarsi dalla magistratura? qual cosa più religiosa che il concedere o no l’adunanza del popolo? abolire una legge se non è proposta secondo le forme? Senza l’autorità loro insomma nulla di quel che fanno i magistrati in città o fuori, può essere approvato»[331].
Gli auguri erano a vita, eletti ne’ comizj come gli altri collegi. Dopo che le conquiste si allargarono, acciocchè il generale non fosse costretto abbandonare a lungo l’esercito per venire a Roma a consultare gli auspizj, sceglievasi un pezzo del territorio conquistato, si dichiarava romano, ed ivi il generale compiva la cerimonia[332].
SACERDOTI
Quindici sommi pontefici, ispettori delle cose sacre, proferivano sulle dubbiezze che facilmente insorgono in un sistema tradizionale. I quindecemviri, portati a questo numero sotto Silla, inamovibili e specialmente devoti ad Apollo, custodivano i libri Sibillini, e ne interrogavano i vaticinj; per mezzo de’ quali furono introdotte tante novità nel culto nazionale, e mantenutivi riti atroci, fino al sepellire persone vive. Gli Epuloni, determinati nel numero di sette da Silla stesso, faceano gli onori del banchetto di Giove. I sacerdoti sceglievansi fra cittadini primarj e nobili; nè i plebei vi s’introdussero se non quando il numero ne fu aumentato.