Al 1089: Constat nos Laurencius et Johannes germani, filii quondam Gisulfo, qui professus sum ex nacione nostra legem vivere romanam; e son firmati testimonj Alberto et Ricardo ambi lege viventes romana.

Al 1092 è un curioso documento di tutti gli abitanti di Saorgio, con nomi d’ogni colore, qui professi sumus omnes ex natione nostra lege vivere romana.

V’ha di più. Anselmo, abate di San Gennaro di Lucedio al 1092, professando vivere a legge romana, promette non inquietare il marchese Tebaldo; et ad hunc confirmandum promissionis breve, ego qui supra Anselmus abbas a te Tebaldus, exinde launechild capa una, ut hec mea promissio firma permaneat. Coma c’entra il launechildo colla legge romana?

Egualmente al 1098 Raiverto e Martino figli di Aldebrando, e Bolesinda moglie di Raiverto professi omnes ex nacione nostra lege vivere romana, fanno una vendita, dove Raiverto stipula come mundualdo di Bolesinda, jugale et mundualdo meo consentiente.

[176]. Zanfredolo da Besozzo nel 1321 diede statuti per le terre d’Invorio, Garazuolo, Montegiasca presso il lago Maggiore, da lui dipendenti. Il borgo di San Colombano li fece compilare da dodici giurisperiti. Pompeo Neri conta cinquecento statuti diversi nella sola Toscana, vissuti sino agli ultimi tempi, e anche in piccole terre, come Montorsojo, Montopoli, Firenzuola, Parlascio, Palaja, la badia di Vallombrosa, ecc. Abbiamo gli statuti di Cremella in Brianza, della Val Taleggio nel 1368, della Valsassina nel 1388, di Bovegno in val Trompia nel 1341, e d’altre terre minime.

Lo statuto più antico che si conoscesse era quello di Treviso del 1207, ma Vittorio Mandelli, negli Studj sul Comune di Vercelli nel medioevo (1857), trova indizio di statuti a Vercelli sin dal 1187: e nel 1202 è mentovato il volume di essi, super quo jurabant potestas vel consules comunis et consules justiciæ. Questo Comune avrebbe fatto un bando per l’abolizione generale della servitù della gleba sin dal 1243, mentre quel di Bologna è solo del 1251.

[177]. L’illustre giureconsulto Azo (Summa in VIII libros Codicis) definiva che «la consuetudine è formatrice, abrogatrice ed interprete della legge». I Veneziani, ne’ casi che la legge taceva, rimettevansi all’intimo convincimento dei giudici; per le ordinanze marittime, ne’ dubbj risolveva la signoria. I più antichi statuti di Milano sono intitolati Consuetudines in un manoscritto della biblioteca Ambrosiana del 1216; nel proemio alla riforma di essi, pubblicata il 1396, vien detto essere costume antico che negli atti pubblici fossero registrati da un notajo determinato tutti gli editti e statuti che di tempo in tempo venivano pubblicati; quest’archivista chiamavasi governatore degli statuti. Quelli di Como sono del 1219, riformati il 1296. Fra’ più antichi si noverano quei di Mantova del 1116, e di Pistoja del 1117. Amedeo III di Savoja dava gli Statuti a Susa, confermati poi da Tommaso suo nipote nel 1197. Aosta nel 1188 gli aveva da Tommaso conte di Morienna. Davanti all’edizione della Posta, cioè dello statuto di Verona, cominciato verso il 1150, compito nel 1228, l’arciprete Carmagnola pubblicò una sentenza del 1140, data dai consoli d’essa città «secondo la lunghissima ed antichissima consuetudine dei re, duchi, marchesi ed altri laici principi e cherici, secondo la legge longobarda». Vedi Federico Sclopis, St. della legislazione in Italia.

[178]. Corio, f. 131; Caffaro, lib. IV. col. 384. — Peggio era nello statuto veneto. Secondo il Corio, nessuno doveva asportar grano dalla città nè altra grascia, o perderebbe il carro, i bovi, i cavalli: se non potesse pagar la multa, gli si taglierebbe il piede destro.

[179]. Vedi fra gli altri la rubrica 15 dell’antico statuto di Pistoja.

[180]. Vedi il Libro del Potere di Brescia. Un altro esempio adducemmo a pag. 20.