Debuit injustitiæ, victrici cogitur urbi
Et modicus servire cliens, nulloque relicto
Jure sibi, dominicæ metuit mandata superbæ.
Guntero, lib. III.
[255]. Nei Monum. Hist. patriæ, Chart. I. 708. 807. 865. 910.
[256]. Bertoldus princeps Aquilejæ est amicatus cum Paduanis, et factus est paduanus civis; et in cittadinantiæ firmitatem et signum fecit de sua camera quædam in Padua ædificari palatia, et se poni fecit cum aliis civibus Paduæ in coltam sive datiam. Tunc quoque incepit mittere, et adhuc mittit hodie omni anno de suis melioribus militibus duodecim, qui jurant, in principio potestariæ cujuslibet, præcepta et sequentia potestatis pro domino patriarca et suis. Quod videns feltrensis et belunensis episcopus, fecit et ipse similiter, non tamen in quantitate eadem. Rolandino.
[257]. Savioli, Ann. bologn., I. dipl. CLVI.
[258]. Dalle storie bolognesi ricaviamo che nel 1123 i consoli col vescovo ricevono in protezione i castelli di Rudiliano, Sanguineta, Cavriglia; nel 1131 quei di Nonantola come cittadini d’una delle quattro porte, ed essi giurano fare due spedizioni all’anno fin ai confini, una con cavalli, l’altra pedoni; nel 1144 quei di Savignano e Cetola si fanno cittadini, cedendo la rôcca e la curia; nel 1157 quei di Monteveglio, Moreto, Caneto giurano, obbligandosi militare pei Bolognesi anche contro l’Impero; nel 1164 i castelli di Bedolo, Battidizio, Gesso, Trifane giurano obbedienza al popolo maggiore e minore di Bologna, e pagargli il fitto e il feudo ecc.
[259]. «Et che nullo nobile.... undunque sia, possa u debbia in alcuna cauza criminale in alcuna Corte contro alcuno di popolo rendere testimonia, e se la rendrà la testimonia non vaglia, ne tegna ipso jure, et nondimeno sia condannato dal capitano del populo da lire X. in lire C ad suo arbitrio, Statuti di Pisa, ms. § 162. — Et che nullo nobile della cita di Pisa u daltronde, ad tempo d’alcuno romore, durante lo romore ardisca u presuma d’escire con arme u sensa arme della casa in de la quale elli abita sotto pena del avere et della persona ad arbitrio del capitano. Ivi, § 165».
Con bel decreto, dato da Parma il luglio 1226, Federico II manda suo podestà alla ghibellina Pavia Villano Aldighieri di Ferrara, perchè severamente mantenga la concordia fra’ cittadini: a tal uopo ordina si sciolga qualunque società di popolani o di militi; nè gli uni nè gli altri abbiano podestà o consoli speciali, ma vengano tutti governati dal rettore del Comune, dal quale solo dipendano gli armati; statuarj, consiglieri, uffiziali sieno eletti come faceasi da dieci anni in poi; annullata la libertà dai militi data ad alcuni borghi od abitanti del distretto; non si ponga ostacolo al portar vittovaglie in città; non si faccia adunanza di nobili o di popolo a suon di campana; bando e infamia a chi contraffà.