[250]. Nel 1160 Uguccione, vescovo di Vercelli, con un legno che teneva in mano, investe gli uomini di Biella del monte Piazzo come feudo, a patto che quei di loro che vogliano abitarvi devano ciascuno far fedeltà a maniera di vassallo; poi maschi e femmine possiedano essa terra finchè vivono, indi abbiano podestà di venderla tra sè, ma non a chi non sia abitante di esso luogo. Il vescovo permette che godano in esso monte i buoni usi che godevano da antico in Biella (omnibus bonis usis, quos erant usi habere in loco Bugelle in veteri tempore); onde rimette i bandi che egli soleva avere in essa Biella, salvo i seguenti: spergiuro, adulterio, furto, omicidio o ferita, pesche e caccie. Essi uomini devano salire quel monte, edificarvi, non impedire che il vescovo vi salga con suo seguito; ma egli non vi porrà castellano se non con loro consenso. Mullatera, St. di Biella, pag. 36.
Bongiovanni, nunzio del vescovo di Vercelli, imponeva che i possessori di un tal manso portassero ogni anno i rami di olivo per la domenica delle Palme, e metà del crisma, ed empissero metà delle fonti; e quei dell’altro, portassero l’altra metà del crisma, ed empissero il resto delle fonti, e facessero il fuoco a Natale e a Santo Stefano, e scuotesserlo alla Candelara e al sabbato santo. Monum. Hist. patriæ, Chart. II. 1294.
Gualterio vescovo di Luni nel 1200 questi patti faceva agli uomini di sua giurisdizione. Se molti siano consorti in un villaggio, ed uno o più facciano tradimento, sieno privati d’esso villaggio, ed aprasi ai loro eredi; o se non n’abbiano, vi sottentrino i consorti. Se alcuno tardi due anni il fitto o livello, paghi il doppio, oppure sia privato dell’ente per cui paga. Nessuno acquisti casa o campo o vigna senza istromento. Se alcuno depone querela contro un altro, anticipi quattro lire imperiali al giudice o ai consoli; e questi non ricevano più di sedici denari per lira, da pagarsi da chi perde la causa. Così determina il prezzo degli atti notarili. Se alcuno mena moglie, non dia come antefatto più d’un terzo della dote. Nessuna vedova si mariti durante il lutto, ecc. Ivi, 1203.
[251]. Lupo, Cod. diplom., tom. II, passim; Ronchetti, Mem. stor. della città e chiesa di Bergamo, cap. IV. p. 27.
[252]. Et sic civitas Mediolani, quæ territorio trium milliariorum extra civitatem contenta fuerat, longe lateque alas suas expandit. Nam ducatus Burgariæ, marchionatus Marthexanæ, comitatus Seprii, comitatus Parabiagi, et comitatus Leuci, qui omnes quasi domestici inimici terram istam semper invaserant...., facti sunt subjecti et servi perpetui civitatis Mediolani. Galv. Fiamma, Manip. florum.
[253]. Breve istoria dell’origine e fondazione della città del Borgo di Sansepolcro, per Alessandro Goracci, 1636. Gli storici del secolo XVI e XVII non intendono nulla degli ordinamenti municipali; pure aveano sottocchio carte che poi si smarrirono, e tradizioni non ancora spente. In tutti vedi una città che si redime dai conti, compra privilegi dagli imperatori, abbatte i castellani vicini, i quali poi venuti in città, vi portano resìe.
Et nunc iste comes, consors et conscius ante,
Ille potens princeps, sub quo romana securis
Italice punire reos, de more vetusto,