[320]. Lib. I, pr. D. de quæst.: Cum capitalia et atrociora maleficia non aliter explorari possunt quam per servorum quæstiones, efficacissimas eas esse ad requirendam veritatem existimo, et habendas censeo. Papa Nicola I, in una lettera ai Bulgari di recente convertiti, la riprova, come avrebbe potuto fare il Beccaria nove secoli appresso: — So che, preso un ladro, con tormenti lo cruciate finchè palesi: ma nessuna umana o divina legge il concede, dovendo la confessione venire spontanea, non istrapparsi a forza, ma proferirsi volontariamente. Se, inflitte quelle pene, nulla non iscoprite di ciò ond’è imputato, non arrossite? non v’appare l’iniquo vostro giudizio? E se alcuno, non reggendo ai tormenti, si confessi colpevole senz’essere, di chi è l’empietà se non di colui che lo forza a confessare mendacemente? Lasciate dunque, ed esecrate tali usi».

[321]. Nello statuto che Giordano, abbate del monastero di sant’Elena, dava al castello di Montecalvo nel 1190, erano proibiti i giudizj di Dio, e assicurata la libertà personale, non dovendo uno essere catturato se non in forza di giudizio, e potendo esimersene col dare una garanzia: Nemo Montiscalvi judicium ferri fervidi et aquæ calidæ, vel pugnam facere debet. Nemo habitator Montiscalvi capi debet antequam judicetur: ac si judicatus fuerit, capi non debet si fidejussorem dare potuerit, præter in gravioribus culpis, de quibus corporaliter judicatur. Insuper nihil in eodem castro sine judicio capi debet. È precisamente la legge inglese dell’Habeas corpus. V. Tria, Mem. storiche della città e diocesi di Larino.

[322]. Capit. II De probat. nelle Decretali di Gregorio IX. E per quel che segue vedi i titoli De indiciis et de libellis oblat.; De off. et pot. jud. deleg.; De foro comp. Vedi pure Rocco, Jus canonicum ad civilem jurisprudentiam perficiendam quid attulerit. Palermo 1839.

[323]. Se v’è alcuno che nel secolo nostro abbia conservato tutti i rancori e le prevenzioni del secolo passato contro l’ordinamento ecclesiastico, è Guglielmo Libri. Pure scrive: A la chûte de l’empire romain l’Eglise devint dépositaire de la civilisation de l’Europe, et préchant l’évangile aux envahisseurs, elle adoucit les mœurs des plus farouches, et leur enseigna la charité. Par l’influence de la religion, ils apprirent les éléments des lettres latines, et s’habituèrent à vénérer en Rome, même après l’avoir asservie, la capitale de la chrétienté. Les pieux missionnaires qui parcouraient alors l’Occident, représentaient un ordre social bien moins imparfait que tout ce qui existait chez les barbares; et leur parole désarmée descendant sur des hommes qui semblaient destinés à faire de l’Europe un immense tombeau, les arrêta, les subjugua, leur inspira l’amour du prochain, qui était pour eux la plus nécessaire des vertus. Ce fut le plus beau temps du christianisme.... qui fut plus vénérable, plus sublime aux jours de lutte et d’adversité, que dans ses temps de puissance et de splendeur (Hist. des sciences mathématiques en Italie; vol. IV. p. 2). Di qui passa a sostenere la nimicizia della Chiesa per qualunque scienza, eccetto il catechismo; e che ai Musulmani è dovuto il risorgimento del sapere: Les Arabes ont semé partout les germes de la civilisation.... partout la civilisation arabe communique aux esprits une nouvelle activité... ils ont été les maîtres en tout des chrétiens; essi fecero in pochi anni quel che la Chiesa non aveva saputo in molti secoli.

[324]. Gli ultramontani erano Gallia, Portogallo, Provenza, Inghilterra, Borgogna, Savoja, Guascogna, e Alvernia, Bituria, Turena, Castiglia, Aragona, Catalogna, Navarra, Alemagna, Ungheria, Polonia, Boemia, Fiandra. I citramontani Romagna, Abruzzo e Terra di Lavoro, Puglia e Calabria, la Marca Anconitana inferiore, la superiore, Sicilia, Firenze, Pisa e Lucca, Siena, Spoleto, Ravenna, Venezia, Genova, Milano, Lombardi, Tessalonici (?), Celestini (?). Nel 1848, quando credeasi inventata allor allora l’idea di nazionalità, gli scolari delle università di Germania si organizzarono secondo le nazioni; novità anche questa di seicento anni in data.

Le lezioni versavano sopra le cinque parti del Corpus juris, e ancora ci restano quelle d’Odofredo sulle tre parti del Digesto e sui nove primi libri del Codice. Uno potea fare molti corsi e perciò bastare a moltissimi scolari, ogni corso durando un anno, e ogni adunanza un’ora: poi nel secolo XIV ne fu variata la distribuzione; le tre parti del Digesto e il Codice s’insegnarono simultaneamente da due dottori, da un altro il Volumen, che conteneva gl’Instituti, le Autentiche, il diritto feudale, le leggi imperiali, e i tre ultimi libri del Codice. Più tardi s’introdussero corsi speciali sopra una materia sola; e principalmente a Bologna ne tenevano i notaj per la loro professione, col diritto anche di dottorare.

Ecco il metodo ordinario de’ corsi. Cominciato da un prospetto generale (summa), leggevano il testo sopra cui esercitare la critica; poi chiarivano le difficoltà, le contraddizioni, i casi speciali (casus); riepilogavano le regole generali (brocarda); discutevano i punti dubbj (quæstiones); il qual ordine non toglieva che ciascun professore restasse libero nel metodo e nell’insegnamento; gli scolari poi scrivevano sotto dettatura, liberi d’interrompere e far domande, massime nelle lezioni straordinarie che si davano dopo il pranzo. Dipoi s’introdussero i Quinternetti o glossæ, che da principio eran note, fatte da ciascuno in margine del proprio testo, e perfezionate via via col tempo, e che dopo la morte del maestro venivano cerche con avidità, poichè contenevano il sostanziale della scienza dell’autore; più tardi s’ingrandirono, e da schiarimenti d’una parola divennero un commento. Vi tennero dietro le Quistioni, libri intorno all’ordine giudiziale, trattati sulle azioni, distinzioni, raccolte di controversie, che a gara si ricopiavano. Nelle scuole era determinato su quali libri esercitarsi; e generalmente non si spiegavano in ciascun anno che alcuni testi, con iscapito della profondità e dell’indipendenza.

L’esame privato costava sessanta lire, ottanta il pubblico; ventiquattro al dottore che presentava, e due od una a ciascun dottore assistente, secondo era pubblico o privato; dodici e mezzo all’arcidiacono per ciascun esame, e tre per ciascun discorso. Più spendeasi negli apparati, talchè nel 1311 il papa ordinò che in tal lusso nessuno consumasse di là dalle cinquecento lire.

Ho preso appunto dello stipendio di qualche professore. Guido da Suzzara obbligossi d’interpretare il Digesto a Bologna per lire trecento bolognesi promessegli dagli scolari. Dino da Mugello insegnò a Pistoja per lire ducento pisane annue; poi a Bologna per dieci bolognesi, forse aggiunte alla retribuzione degli scolari: Napoli gli esibì cento oncie d’oro. I frati del Sacco nel 1270 condussero Lapo fiorentino a leggere fisica e logica nel loro convento, per lire trenta bolognesi oltre il vitto; nel 1261 i Vicentini Arnoldo a leggere diritto canonico, per cinquecento lire di stipendio, patto che avesse almeno venti scolari; Aldovrando degli Ulciporzi bergamasco, a leggere l’inforzato per lire cenventi, e per cencinquanta Raulo la medicina. Il Pillio venne ad insegnare diritto civile a Modena per cento marchi d’argento. Tommaso d’Aquino riceveva da Carlo I un’oncia d’oro al mese; nel 1399 in Piacenza Baldo toccava lire censessantaquattro mensili per leggere il Codice, e nel 1397 milleducento annue: Marsilio di Santa Sofia, lire censettanta, compresa la pigione della casa: gli altri, da quattro fin a sessantasei lire al mese. Talvolta gli scolari servivano quasi di paggi ai maestri, tagliando innanzi, versando alla coppa, ecc. Odofredo, oltre le lezioni all’università, ne dava di straordinarie a chi pagasse; ma poco cavandone, finì la spiegazione del Digesto così: — E vi dico che l’anno vegnente intendo insegnare ordinariamente bene e legalmente, come mai non feci; ma straordinariamente non credo leggere, perchè gli scolari non sono buoni pagatori, vogliono intendere e non ispendere, giusta quel dettato Imparar vuole ognun, nessun pagare. Altro non ho a dirvi; ite colla benedizione del Signore». Garzia spagnuolo fu il primo, cui nel 1280 si assegnasse non uno stipendio annuo, ma il capitale di lire cencinquanta: poi nel 1289 al professore di diritto civile si fissarono annue lire cento, e cencinquanta a quel di canonico.

[325]. E’ la chiama Crisopoli