[64]. Jacopo da Varagine.
[65]. Registri battesimali non si tenevano. In Firenze, dove unico battistero è quello di San Giovanni, il pievano buttava in un bossolo per ogni maschio una fava bianca, una nera per ogni femmina, e al fin d’anno si contavano. I primi registri sono di Siena nel 1379, di Pisa nel 1457, di Piacenza nel 1466. Il concilio di Trento ne decretò poi la regolare tenuta. Giovan Villani fa al 1280 la popolazione fiorentina di novantamila abitanti, e morirne ottantamila; poi al 1340 pone cenventimila abitanti. Nel 1351 si noverano mille ottocentosettantotto fuochi, che a sette per uno non arriverebbero settantasettemila bocche. Se dice giusto Coro Dati che vi si consumavano cento moggia di grano il giorno, dando uno stajo per bocca al mese, non si passerebbero le settanduemila.
[66]. Ghirardacci al 1288.
[67]. Scipione Ammirato, Storie, lib. XI.
[68]. Gli statuti di Garessio sono del 1278. Vedi Cronaca di Siena di Neri Donato, nei Rer. It. Scrip., XV.
[69]. In uno dei tanti incendj di Bologna avvenne che il gesso, di cui erano costruite le case, si cocesse, e gettatavi l’acqua per ispegnerlo, fece una presa maravigliosa. Il fatto fu avvertito, e d’allora si cominciò a usare il gesso cotto per costruzioni, cornici, statue e altro. Ghirardacci al 1210.
[70]. «Il nostro Comune, per guerra ch’ebbe co’ Pisani per lo fatto di Lucca, si trovò aver accattati da’ suoi cittadini più di seicento migliaja di fiorini d’oro: e non avendo donde renderli, purgò il debito, e tornollo a cinquecentoquattro migliaja di fiorini d’oro e centinaja, e fecene un monte, facendo in quattro libri, catuno quartiere per sè, scrivere i creditori per alfabeto, e ordinò con certe leggi penali, alla camera del papa obbligate, chi per modo diretto o indiretto venisse contro a privilegio e immunità ch’avessono i danari del Monte. E ordinò che in perpetuo ogni mese, catuno creditore dovesse avere e avesse, per dono d’anno e interesse uno danajo per lira, e che i danari del Monte ad alcuno non si potessono tôrre per alcuna cagione o malificio o bando o condannagione che alcuno avesse, e che i detti danari non potessero essere staggiti per alcuno debito nè per alcuna dote, nè fare di quelli alcuna esecuzione; e che lecito fosse a catuno poterli vendere e trasmutare; e così catuno in cui si trovassono trasmutati, que’ privilegi e quell’immunità e quello dono avesse il successore che ’l principale. E cominciato questo agli anni di Cristo 1345, sopravenendo al Comune molte gravi fortune e smisurati bisogni, mai questa fede non maculò, onde avvenne che sempre a’ suoi bisogni per la fede servata trovava prestanza da’ suoi cittadini senz’alcun rammaricamento: e molto ci si avanzava sopra il Monte, accattandone contanti cento, e facendone finire al Monte altri cento, a certo termine n’assegnava dugento sopra le gabelle del Comune, sicchè i cittadini il meno guadagnavano col Comune a ragione di quindici per centinajo l’anno.... Di questi contratti dei comperatori si feciono in Firenze l’anno 1353 e 54 molte quistioni, se la compera era lecita senza tenimento di restituzione o no, eziandio che il comperatore il facesse a fine d’avere l’utile che il Comune avea ordinato ai creditori, e comperando i fiorini cento prestati al Comune per lo primo creditore, venticinque fiorini d’oro, e più o meno come era il corso loro. L’opinione de’ teologi e dei leggisti in molte disputazioni furono varie, che l’uno tenea che fusse illecito e tenuto alla restituzione, e l’altro no, e i religiosi ne predicavano diversamente: que’ dell’Ordine di san Domenico diceano che non si potea fare lecitamente, e con loro s’accordavano i Romitani; i Minori predicavano che si potea fare, e per questo la gente ne stava intenebrata». III. 106.
[71]. Cibrario, St. di Chieri, I. 473.
[72]. Tronci, Ann. pisani; Ammirato, Storie, lib. XIX.
[73]. Fiamma, Manip. florum; Gattaro, Hist. Patav., in Rer. It. Scrip., tom. XVII; Musso, Chron. Placent. Ivi.