[273]. Luenig, Cod. diplom., I. 1078.
[274]. Leonardo Aretino. — Di quelli che andarono nell’oste di Enrico si ha la lista nelle Delizie degli eruditi tosc., XI. 109.
[275]. Gio. da Cermenate, Hist., cap. 62.
[276]. «Sarebbesi partito (da Poggibonzi) se avesse avuto con che, perocchè era largo spenditore e donatore, e di sua coscienza era buono e avea buona fede. Non si volea partire, che non avea che dare da cui aveva accattato.... Re Federico di Sicilia mandogli ventiquattro migliaja di fiorini, con li quali esso pagò i suoi debiti e partissi». Coppo di Stefano, lib. V. — Hic etenim rex noster magnanimus erat, et omnium virtutum dives, pecunia et auro nimium pauper, nihil nisi Italicis adjutus propositi agere omnino valebat. Cermenate, cap. 20.
[277]. Leggesi nel Corpus juris civilis; sicchè i papi non erano soli in siffatte pretensioni. La costituzione seguente è in Döniges, Regesta Enrici VII, pag. 226.
La sentenza contro Firenze è riferita nelle Delizie degli eruditi, XI. 105, in una traduzione che credesi contemporanea, e che perciò qui ripetiamo: — Acciocchè venga agli altri in exemplo acciocchè della loro contumacia non possano gloriarsi il loro Comune et huomini, per la loro contumacia habbiendo per confessi et legiptimamente convinti di tutti et ciascuni de’ sopradetti excessi, chiamato il nome di Cristo, sedendo per tribunale sententialmente priviamo in questi scripti il detto Comune et huomini Fiorentini del mero et mischiato imperio, della ragione et della signoria di podesteria, rettoria, capitaneria et di ogni jurisditione delle quali sono usi, o vero usarono di usare nella detta ciptà et suo distretto et tenitorio. Ancora le castella et le ciptà, le ville et li distretti della medesima ciptà di Firenze, et tutti i beni che la detta ciptà et Comune di Firenze ha et possiede dentro et di fuori in ogni luogo la nostra Camera et del romano Imperio confischiamo, et in perpetuo pubblichiamo, privando loro degli statuti et leggi municipali et della autorità di farle in futuro, et di tutti i feudi, franchigie, brevilegi, libertà et immunità et honori dagl’imperadori et re de’ Romani predecessori nostri conceduti a loro, delle quali cose si sono renduti indegni; et quelle rivocando cassiamo, et di nostra certa scientia et sententia annulliamo. Et nondimeno el detto Comune et huomini in cinque mila libre d’oro a pagare alla nostra Camera et del romano Imperio condepniamo. Ancora i priori et i consoli della detta terra et tutti gli altri uficiali che ora sono et che per innanzi durando la detta rebellione a detti uficj saranno eletti, perpetuamente condepniamo in infamia et come consapevoli et favoreggianti della detta rebellione perpetualmente sbandiamo. Et ancora tutti et ciascuni ciptadini et habitatori et del distretto della detta ciptà sbandiamo, comandando che niuna città, castello o vero barone, comunità, o spetiale persona i detti Comuni, ciptadini et distrettuali o alcuno di loro ricepti o dia loro ajuto in alcuno modo o vero favore dopo a uno mese fornito, da incominciare dal dì di questa data sententia, sotto pena a ciascuno Comune di ciptà di libre cinquanta d’oro, et a ciascuno castello et barone di libre venti d’oro, et a ciascuna spetiale persona di libre una d’oro a pagare alla nostra Camera, et più et meno a nostro arbitrio, considerato la qualità delle persone et modo del delitto: et questa pena tante volte si paghi quante volte sarà contraffatta. Et dichiarando che chiunque possa i detti Fiorentini come nostri sbanditi et rebelli nostri et del sacro romano Imperio personalmente pigliare, però senza offesa delle persone, et in nostra balìa destinare, et così pigliare et havere i loro beni, proibendo che niuno debitore del detto Comune, o vero delle persone singolari della ciptà di Firenze et suo distretto presuma di soddisfare o rispondere del suo debito a detti. Da tutte le predette cose però eccettuiamo coloro che sono della famiglia nostra, et coloro che sono sbanditi per cagione delle predette cose dalla medesima ciptà et suo distretto et loro famiglia et cose; i quali familiari nostri et sbanditi, et loro famiglie et beni delle dette pene et sententie et sbandimenti trajamo, et sotto la nostra protetione et del romano Imperio riserbiamo. Comandando che lo podestà, et capitano della già detta ciptà et loro giudici et notaj, se infra venti dì dal pronuntiamento di sì fatta nostra sententia da loro uficj et dalla ciptà non si partiranno, o vero chi, per lo innanzi a’ detti uficj di podesteria, capitaneria, judiceria, noteria chiamati, presumeranno di andare ad exercitare, sieno per questa stessa legge tosto et perpetuamente della podestà di giudicare, di assistere et di fare pubblici stromenti et di ogni altro honore et dignità privati. Et vogliamo et dichiariamo che i medesimi soggiacciano all’infamia, se i predetti Comuni et huomini infra lo spazio di venti dì per sindaco legiptimamente dichiarato non compariscano dinanzi per ubbidire efficacemente a’ nostri comandamenti sopra tutte queste cose».
[278]. Che fosse avvelenato nell’ostia, è ciancia smentita dal silenzio de’ contemporanei. «Lo corpo dell’imperadore, cioè le ossa, in una cascia ne fue recato a Pisa, e posto nella chiesa maggiore: e mai tanto duolo e pianto non fu fatto per li Pisani quanto allora, PERCHÈ avevano speso più di due milioni di fiorini, e non avea fatto pro nissuno, e rimaneano in briga, senza monete o alcuno ajuto». Ranieri Sardo, Cron. pisana.
[279]. Decr. Clem., lib. VII.
[280]. Lelmi, Cronaca di Sanminiato.
[281]. È l’opinione di Carlo Troya, Del veltro allegorico di Dante. Il Purgatorio diresse al marchese Mornello Malaspina; il Paradiso a Federico I di Sicilia, poi a Can Grande della Scala.