[409]. Negli Statuti de’ pittori fiorentini verso il 1400, rubrica LXXXIX, si legge: — Conciosiacosa che socto l’armadure da cavagli di cuojo o di ferro gli uomini si difendino e fidino le loro persone a vita, e di fuori della città di Firenze sieno portati, e portansi alla città di Firenze armadure di cuojo debili e vili e falsamente facte, sotto la fiducia delle quali gli uomini spesse volte perdono la persona e la vita: stabilito e ordinato è che larmadure da cavallo di cuojo si faccino e far si debbino di cojame di bue, di vaccha, di toro o di bufalo, come di consuetudine nella città di Firenze sopradetta, o non di niun altro cuojo, ovvero d’altre bestie o dalcuna altra bestia. E che niuno dipintore o alcunaltra persona dell’arte predetta, o niunaltra persona possa, ardisca o presuma tenere o far tenere nelle loro botteghe armadure da cavallo facte contro la forma predetta nella città di Firenze o fuori della città di Firenze, nè esse dipingere o far dipingere, nè facte contro la forma predetta raconciare o far aconciare, sotto la pena di lire cinque di f. p. per ogni armadura e tante volte; e l’armadura s’intenda testiera per sè, fiancali per sè, pectorali per sè. E non di meno tali armadure così contro la predetta forma facte, s’ardino e ardere si debbino. La pena dell’ardere abbia luogo nell’armadure facte contro la forma predetta, che si trovassero nelle botteghe e appresso alcuno dipintore e alcun’altra persona della detta arte».
Nota del Trascrittore
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