Ecco il senatoconsulto fatto all'elezione di Vespasiano:

— Siagli in arbitrio conchiudere trattati con chi vorrà, come fu in arbitrio d'Augusto, Tiberio e Claudio.

«Di radunare il senato, fare e far fare proposizioni, far rendere senatoconsulti per voti individuali o per divisione.

«Ogniqualvolta sarà raccolto per volontà, permissione od ordine di lui o in sua presenza, tutti gli atti del senato abbiano forza, e siano osservati come fosse stato raccolto per legge.

«Ogniqualvolta i candidati di qualche magistratura, potere, comando, carica siano raccomandati da lui al senato o al popolo romano, e ch'egli avrà dato o promesso il suo appoggio, in tutti i comizj abbiasi singolare riguardo a tal candidatura.

«Siagli permesso, quando lo creda utile alla repubblica, estendere i limiti del pomerio (cioè del recinto della città), come fu permesso a Claudio.

«Abbia diritto e pien potere di fare quanto crederà conveniente all'interesse della repubblica, alla maestà delle cose divine ed umane, al bene pubblico o particolare, come l'ebbero Augusto, Tiberio e Claudio.

«Di tutte le leggi e i plebisciti, da cui fu scritto rimanessero dispensati Augusto, Tiberio e Claudio, sia pur dispensato Vespasiano. Tutto quello che Augusto, Tiberio e Claudio fecero per una legge qualunque, possa farlo Vespasiano.

«Tutto ciò che, prima di questa legge, fu fatto, eseguito, decretato, comandato dall'imperatore Vespasiano o da altra qualsiasi persona per ordine e mandato di lui, sia reputato legale, e rimanga rato, come fosse fatto per ordine del popolo.

« Sanzione. Se qualcuno, in virtù della presente legge, contravvenne o contravvenga poi alle leggi, plebisciti o senatoconsulti, facendo ciò ch'essi vietano, od ommettendo ciò che ordinano, non sia tenuto in colpa, nè obbligato a veruna riparazione verso il popolo romano. Verun'azione non sia intentata, verun giudizio reso a tal proposito, e nessun magistrato soffra che un cittadino sia citato avanti a lui per questa ragione».