Noi aggiungeremo come ultima considerazione essere la grazia contraria allo spirito di eguaglianza che anima la società moderna; poichè quando essa, come è pur troppo spesso il caso, favorisce i ricchi, fa sospettare ai poveri che per essi non esista giustizia, e li spinge per reazione a nuovi reati, e così riesce una provocazione della pubblica morale e insieme una negazione dell'eguaglianza.

Ricordiamo in proposito le parole di Giangiacomo Rousseau: «Les fréquentes graces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin, et chacun voit ou cela mène».

Cicerone aveva detto «benefacta male locata, male facta arbitror» (De Off., lib. I). La grazia, infatti, è una speranza aperta all'impunità, e quindi causa di nuovi delitti.

Il commendatore Ratti, procuratore generale, nel 1873 faceva rilevare che su 100 individui dichiarati rei di omicidi volontari (nel corso dell'ultimo decennio) «12 soltanto avevano subìta la pena sentenziata di 20 anni di lavori forzati; per tutti gli altri la pena era stata mitigata e per 23 era stata ridotta a quella del carcere. Da quell'epoca la più alta delinquenza andò crescendo, e le circostanze attenuanti continuarono ad essere accordate sempre con frequenza».

Pregiudizi criminali.—E tuttavia non sarebbe nulla se nella pratica giudiziale non si fosse infiltrata una serie di pregiudizi che ne rendono vuoto od inutile ogni giudizio.

Noi deploriamo, per es., che siasi stabilito che nel dubbio sull'intenzione si debba presumere il reo volere il male minore; che quando non sia provato a quale fra gli effetti punibili mirasse l'accusato di un reato, si presuma sempre sieno diretti al reato meno grave e all'effetto meno dannoso. Ora è il contrario questo che accade nei delinquenti nati.

E la legge fa qui un'ipotesi che, essendo all'inverso del fatto mette a pericolo la sicurezza sociale.

Peggio poi, quando, in coro a tanti altri codici, alleggerisce la mano nei tentativi; quando nega l'intenzione nei reati anche quando venga manifestata dal reo con minaccia di uccidere; «chi si associa ad altri per delinquere, chi dà il mandato ad altri di commettere un delitto, non comincia ancora l'esecuzione del reato». Ma questo è piuttosto un difendere i rei dalle vittime, che questa dai rei; è un volere che le vittime sian morte, e ben morte, prima di prenderne la difesa; è un privarsi spontaneamente, per amore di teoriche astratte, di un concreto e pratico modo di protezione, tanto più quando si conosca quella speciale tempra del delinquente-nato a propalare i reati prima di commetterli. Così chi propina una sostanza che crede veleno, mentre poi non lo è, pel più semplice buon senso che non badi alle formole magiche di vecchi giuristi, è colpevole perchè altrettanto pericoloso di chi ha dato vero veleno, tanto più quando si sappia la tenacia degli avvelenatori che riproducono con strana insistenza e in vasta scala i loro reati; mentre pel Progetto lo è pochissimo; eppure, colpendoli fortemente, possiamo salvare qualche vittima, mentre col solito sistema di interpretazione erroneamente mite, per salvare le formole, si prepara la morte di un innocente.

Si oppone il pericolo che si correrebbe altrimenti nei giudizi dei giurati; e lo credo io pure che i giurati giudicano male in questo e in altro; ma, in nome del cielo, questo non prova altro se non la necessità di sopprimerli questi giurati, che non solamente in questo sono giudici ingiusti.

Quanto s'è detto pel tentativo, si dica pel delitto mancato: io vorrei sapere perchè si debba diminuirne la pena; è forse che dopo quanto vedemmo sulla quasi irresistibilità degli atti del reo-nato il pericolo del rinnovarsi del reato è diminuito?