Con queste considerazioni è meditata la proposta di legge che a Voi rechiamo, o Signori, intorno al nuovo Ministero di pubblica beneficenza.

In tale proposta vedrete, le opere del Governo e il suo legittimo ingerimento non ledere e non turbare per nulla le libertà del municipio e i diritti del privato; conciossiachè il modo d'azione sarà pur sempre o di mera tutela o completivo od esemplare; cioè a dire che il Governo o difende e protegge appunto quelle libertà e quei diritti ovvero supplisce alla insufficienza delle facoltà d'ogni particolare uomo e d'ogni comune, o per ultimo s'ajuta e sforza di porre nel cospetto dei cittadini un modello e un esempio luminoso e imitabile. Certo, il geloso rispetto a ciò che non dee cadere in guisa diretta e immediata sotto la potestà governante, se in ogni cosa è giusto e proficuo, in materia di beneficenza è al tutto necessario, non dandosi atto al mondo più nobile e santo, ma insieme più spontaneo e meno isforzevole della privata e pubblica carità.

TESTO DELLA LEGGE.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerando che tra gli uffici principali e più degni di un governo probo ed illuminato si è quello di soccorrere e di educare le classi indigenti;

Considerando che le dottrine e le pratiche della beneficenza pubblica sonosi ne' nostri tempi mirabilmente accresciute e affinate, e domandano studio ed occupazione moltiforme e continua;

Conseguita l'approvazione de' due Consigli deliberanti;

Avuta la sanzione Sovrana,

Decreta

1. È instituito un Ministero speciale di pubblica beneficenza.