Con queste considerazioni è meditata la proposta di legge che a Voi rechiamo, o Signori, intorno al nuovo Ministero di pubblica beneficenza.
In tale proposta vedrete, le opere del Governo e il suo legittimo ingerimento non ledere e non turbare per nulla le libertà del municipio e i diritti del privato; conciossiachè il modo d'azione sarà pur sempre o di mera tutela o completivo od esemplare; cioè a dire che il Governo o difende e protegge appunto quelle libertà e quei diritti ovvero supplisce alla insufficienza delle facoltà d'ogni particolare uomo e d'ogni comune, o per ultimo s'ajuta e sforza di porre nel cospetto dei cittadini un modello e un esempio luminoso e imitabile. Certo, il geloso rispetto a ciò che non dee cadere in guisa diretta e immediata sotto la potestà governante, se in ogni cosa è giusto e proficuo, in materia di beneficenza è al tutto necessario, non dandosi atto al mondo più nobile e santo, ma insieme più spontaneo e meno isforzevole della privata e pubblica carità.
TESTO DELLA LEGGE.
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Considerando che tra gli uffici principali e più degni di un governo probo ed illuminato si è quello di soccorrere e di educare le classi indigenti;
Considerando che le dottrine e le pratiche della beneficenza pubblica sonosi ne' nostri tempi mirabilmente accresciute e affinate, e domandano studio ed occupazione moltiforme e continua;
Conseguita l'approvazione de' due Consigli deliberanti;
Avuta la sanzione Sovrana,
Decreta
1. È instituito un Ministero speciale di pubblica beneficenza.