Funzioni straordinarie.
1. In ogni grave perturbazione civile, e sopravvenendo le carestie, l'epidemie, i commerciali sconvolgimenti, i subiti stagnamenti de' traffichi, ed ogni altro sinistro che offenda e flagelli in guisa immediata il popol minuto, crescono di necessità le cure e gl'ingerimenti del Ministero.
2. In que' casi, il Ministro o propone al Parlamento o delibera co' suoi Colleghi sul modo di recare straordinarj sussidj alle classi più povere. Propone e delibera:
- Sui lavori pubblici straordinarj
- Sull'ampliare o moltiplicare i ricoveri
- Sul sovvenire gli emigranti
- Sull'invigilare le incette, agevolare le importazioni ec.
E sopra ogni altro mezzo e spediente di sollecita ed efficace riparazione e confortazione.
§ IV.
Relazioni speciali con gli altri Ministeri.
1. Le relazioni più frequenti e speciali sono:
Col Ministero della istruzione pubblica, a rispetto della istruzione primaria e delle scuole tecniche popolari.
Col Ministero della Giustizia, principalmente per la patrocinazione dei poveri, pe' luoghi di pena e per le discipline penitenziali.