Col Ministero del commercio, dell'agricoltura e dei pubblici lavori, per la condizione de' lavoranti e dei contadini.

Col Ministro o prefetto di Polizia, pe' malviventi e gli accattoni, e per le abitudini e costumanze del basso popolo.

2. Regolamenti peculiari, accordati con tutti i Ministri e dettati secondo la mente del Motu-proprio sul Consiglio dei Ministri, definiranno più per minuto, e secondo che occorre, la materia e il modo delle relazioni, i limiti delle pertinenze e la reciprocazione degli uffici.

§ V.

Consiglio privato.

1. Il Ministero di beneficenza à un Consiglio privato, presieduto dal Ministro medesimo, il quale lo chiama a consulta appresso di sè due volte almeno in ciaschedun mese, e più spesso ne' casi straordinarj.

2. Il Consiglio non può essere composto di meno di Undici membri.

Due vi stanno ascritti perpetuamente a cagione di loro dignità, e sono:

Il Segretario della Congregazione dei Vescovi, e il Senatore di Roma.

3. Tutti gli altri Consiglieri sono eletti dal Principe.