Col Ministero del commercio, dell'agricoltura e dei pubblici lavori, per la condizione de' lavoranti e dei contadini.
Col Ministro o prefetto di Polizia, pe' malviventi e gli accattoni, e per le abitudini e costumanze del basso popolo.
2. Regolamenti peculiari, accordati con tutti i Ministri e dettati secondo la mente del Motu-proprio sul Consiglio dei Ministri, definiranno più per minuto, e secondo che occorre, la materia e il modo delle relazioni, i limiti delle pertinenze e la reciprocazione degli uffici.
§ V.
Consiglio privato.
1. Il Ministero di beneficenza à un Consiglio privato, presieduto dal Ministro medesimo, il quale lo chiama a consulta appresso di sè due volte almeno in ciaschedun mese, e più spesso ne' casi straordinarj.
2. Il Consiglio non può essere composto di meno di Undici membri.
Due vi stanno ascritti perpetuamente a cagione di loro dignità, e sono:
Il Segretario della Congregazione dei Vescovi, e il Senatore di Roma.
3. Tutti gli altri Consiglieri sono eletti dal Principe.