4. Essi vengono scelti in modo da comporre, quanto è possibile, l'ordine qui segnato:

5. Le funzioni di Consigliere sono assolutamente gratuite e meramente onorifiche.

§ VI.

Congregazioni di Carità.

1. In ogni città Capo di provincia risiede una Congregazione di carità.

2. I suoi componenti non possono esser meno di Cinque nè più di Sette.

3. Ciascuno di loro è scelto e deputato dal Principe.

4. Oltre questi, siedono nella Congregazione per diritto di dignità il Vescovo e il Gonfaloniere della città, e ne sono membri onorarj perpetui.

5. Tutti i componenti la Congregazione, così gli eletti dal Principe come gli onorarj, adempiono l'ufficio loro senza emolumento alcuno.