16 febbrajo 1848.

Re Ferdinando ha, il 10 febbrajo, risoluto di proclamare, ed ha proclamato irrevocabilmente il Patto Costituzionale del Regno delle Due Sicilie.

Temerario sarebbe il portar giudicio formale e definitivo su tanta opera, nella strettezza del tempo in cui siamo. Ciò non ostante, a noi giova di subito dichiarare que' primi concetti che al leggere la nuova Carta Napolitana sonosi affacciati alla nostra mente. Laddove per dar sentenza il cuore entra a parte col raziocinio, i primi pensieri s'appongono forse alla verità meglio che i successivi. E il cuore, innanzi a tutto, ci dice essere la Costituzione del Regno nel suo tutto insieme lodevolissima ed assai liberale, e in parecchie materie entrare innanzi a quella di Francia.

Sotto la rubrica delle Disposizioni Generali, nell'articolo 9, si assicurano al Regno le franchigie comunitative e l'elezione libera dei reggitori del Municipio; e non si assegna a tali diritti altro limite, salvo quello di dover lo Stato vigilare la conservazione del patrimonio comune.

Nell'articolo 29 della stessa rubrica, il secreto delle lettere vien dichiarato inviolabile. Lode a Dio! L'Italia potrà vantarsi di aver pòrto al mondo civile questo esempio salutare di riconoscere come colpa di Stato l'apertura delle lettere d'ovunque vengano, da chiunque scritte. Tanto tempo ha dovuto tardare questo natural diritto dell'uomo a trovare suo luogo nella legge fondamentale degli ordinamenti politici!

Nel capitolo III, che risguarda in peculiar modo la Camera dei Deputati, le due grandi questioni da più anni agitate in seno dei parlamenti francesi sono risolute in favore della libertà. Nel Regno, il solo censo non darà titolo di elettore nè di eleggibile, ma eziandio i pregi dell'intelletto. Nel secondo, terzo e quarto paragrafo dell'articolo 56, si statuisce che i socj ordinarj dell'Accademia Borbonica e dell'altre regie Accademie, e i cattedranti titolari nella R. Università degli studj e ne' pubblici Licei autorizzati da legge, ed all'ultimo i professori laureati della R. Università degli studj in qualsia specie e maniera di scienze, di lettere e di arti belle, sono tutti elettori. E sono poi eleggibili, conforme si determina nel paragrafo 2 dell'articolo stesso, tutti coloro che hanno seggio nelle tre R. Accademie della Società Borbonica, i cattedranti titolari della R. Università, e in genere i socj ordinarj delle altre R. Accademie.

L'altra conquista di libertà viene sancita dagli articoli 58 e 59 del predetto capitolo. Si decreta nel primo, che sono elettori e sono eleggibili tutti i pubblici magistrati e ufficiali, purché inamovibili; e nel secondo, che gl'Intendenti, i Sotto-intendenti e i segretarj generali d'Intendenza praticanti gli ufficj loro, mai non potranno essere nè elettori nè eleggibili.

Il censo che debbe investire altrui del diritto di eleggere ovvero di essere eletto, verrà più tardi definito e fermato da quella legge che porrà norma e governo a tutti i particolari delle elezioni. Ma noi, così dalle liberali disposizioni dei paragrafi citati, come dalla fiducia che abbiamo grandissima nel libero animo di chi intenderà a compilar quella legge, non dubitiamo che il censo prescritto a condizione primaria ed universale sarà tenue quanto si possa.

Al Re appartiene la più splendida prerogativa de' Principi, il diritto cioè di far grazia. Ma non potrà, ciò non ostante, valersi di tale nobile sua spettanza inverso i ministri condannati, se non per domanda espressa di una delle due Camere legislative. Alla risponsabilità dei ministri, affine di bene determinarla, e quando occorre, metterla in atto, provvederà una legge speciale. Ognun sa che tal subbietto non è fuori di controversia in verun paese costituzionale; e stringerlo tutto dentro una legge assai chiara e assai praticabile, è faccenda malagevole ed implicata.

Queste a noi sono comparse le parti della Costituzione e più nuove e migliori, costituendo paragone fra essa e la Carta francese, la quale il legislatore napolitano ha scelto a solo modello suo. Ci spiace che non gli abbia gradito di seguitarla in più cose di gran rilievo, e segnatamente in ciò che spetta alla religione. Possibile, che nella contrada ove più volte il popolo insorse per non aver sul collo il funesto e miserando giogo della Inquisizione, si voglia ora decretare una intolleranza compiuta inverso di tutti i culti? Speriamo che il tempo farà sentire al Monarca piissimo, nessuna cosa discordar tanto dallo spirito del Vangelo, quanto la intolleranza, pigli ella qualunque colore, armisi di qualunque ragione. Trista cosa è altresì vedere le leggi di reprimento supplite dalla censura per ogni scritto che s'attiene a religiose materie.