Nell'articolo 30 del paragrafo secondo dell'articolo terzo, è scritto: il possesso, la capacità, il commercio, l'industria conferiscono al cittadino toscano il diritto di essere elettore, ai termini e coi requisiti della legge elettorale. Non il solo censo, adunque, porgerà titolo di elettore. Tanto promette lo Statuto; d'ogni rimanente provvederà la prossima legge. E ben fa lo Statuto a non preoccupare in gran parte la legge stessa, la quale versando sopra materie implicate e difficili, dee potere liberamente informarle e coordinarle. L'articolo, poi, 39 del paragrafo terzo del medesimo titolo, ne lascia intendere che la legge elettorale vorrà escludere tutti coloro il cui ufficio è salariato: altra ottima disposizione dello Statuto.
Nel titolo VII provvedesi alla Lista Civile. Molte cose attinenti verranno discusse e deliberate dai Corpi legislativi. Durante il regno del Granduca attuale, è mantenuta alla R. Corte l'annua assegnazione della quale è ora dotata, non ostante l'accaduta reversione di Lucca al Granducato, e la conseguente perdita delle signorie di Boemia. È lodevole ed onorando vedere esso medesimo il Principe metter limite ai proprj assegni, e far sentire con modestia a' suoi popoli quel che ha perduto in lor beneficio.
Ma la parte nella quale lo Statuto toscano sopravanza oltremodo quello del Regno, risguarda le materie di culto, intorno alle quali poco cede alla Costituzione stessa francese. Il primo articolo del titolo primo decreta, che la religione cattolica-apostolica-romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono permessi conformemente alle leggi. Dal secondo articolo si decreta, i Toscani qualunque sia il culto al quale s'addicono, essere tutti uguali al cospetto della legge, e tutti venire ammessi egualmente ai civili uffici ed ai militari. Se non andiamo errati, ciò importa la emancipazione compiuta degl'Israeliti, e il poter essi sedere nelle assemblee ed esercitare ogni qualunque diritto politico. Nel qual giudicio siam confermati dai termini e dalle parole del giuramento, non introdotte a caso dal savio legislatore nello Statuto fondamentale. Infine, nell'art. 6 dichiarasi che le leggi sulle mani-morte sono conservate.
Da ultimo, non possiamo non avvertire con compiacenza, che tanto manca che il Governo toscano concepisca ombra e sospetto dell'armi cittadine, ch'egli conclude questa promulgazione del Patto costituzionale con affidarlo in modo espresso e particolare alla vigilanza e al coraggio della Guardia Civica, sua naturale tutela.
Per dire delle imperfezioni della grand'opera, noteremo, fra l'altre cose, le poco avvedute disposizioni del titolo VIII ne' primi suoi cinque articoli. La materia loro è il patriziato toscano e gli Ordini cavallereschi. A noi non par bello del sicuro, nè utile alla patria comune, abolire le tradizioni e gli onori delle grandi famiglie storiche. Ma si convien trovare alcun modo dicevole ai tempi e ai costumi per mantenere ad esse famiglie il lustro, l'autorità e la considerazione che loro competono: i soli stemmi e titoli baronali e le onorificenze di corte non giovano, ed anzi operano effetto contrario. Similmente, noi non vorremmo annullare del tutto gli Ordini antichi cavallereschi, perchè ogni cosa la quale ha lunghissima pezza durato e mandato splendore di gloria, ha in sè un'efficienza di bene e un elemento di vita civile. Però, innanzi di sradicare e spiantare le istituzioni, deesi venir ricercando se non vi fosse guisa e spediente di trasformarle e di rinverdirle: ma chi le serba quali già furono e più non possono rimanere, egli per certo gitta l'opera e la fatica.
Osserveremo ancora, a rispetto dell'assemblea dei Pari, che se nella Carta napolitana le categorie entro le quali dee cadere la scelta del Re sembrano troppo anguste, quelle assegnate dallo Statuto toscano largheggiano tanto, che la legge viene a dire poco più di questo: non sceglierai persone volgari nè idiote.
Ma usciamo delle censure, e torni l'animo riconoscente a encomiare con orgoglio italiano la saviezza e larghezza legislatrice del Secondo Leopoldo.
(Dalla Lega Italiana.)
DELLA PROSSIMA LEGGE SULLA LIBERTÀ DELLA STAMPA.
19 febbrajo 1848.