[470]. In Poetae gr., ed. Bergk, II, fr. 6: trad. it. di G. Fraccaroli, Lirici greci, Torino, Bocca, II, 90.

[471]. Paus., 4, 14, 4.

[472]. Pausania discorreva dei Messeni innanzi la grande rivolta della fine del VII secolo a. C.; dopo di che, soggiunge, essi «passarono nella categoria degli Iloti» (4, 23, 1; 24, 5). Si deve, in questa frase, supporre anche un mutamento dei loro obblighi tributari nel senso che, in luogo di un tributo proporzionale, i nuovi Iloti (come gli antichi) avrebbero pagato un tributo fisso in natura? Tale deduzione sarebbe arbitraria ed anche inverosimile, in quanto l’aggravarsi della condizione materiale dei Messeni non rendeva possibile siffatto mutamento (cfr. pp. 215-16 del pres. volume). Molto più semplicemente qui si deve trattare del loro passaggio da coloni liberi o semiliberi a servi della gleba.

È singolare lo sforzo dei moderni per conciliare i passi di Plutarco e di Pausania, dopo averli interpretati in modo da renderne inconciliabile il contenuto. Nel suo ottimo libro Le travail dans la Grèce ancienne (pp. 112-13) il Glotz imagina che la condizione degli Iloti della Messenia fosse stata diversa da quella degli Iloti della Laconia: complicazione improbabilissima, di cui le fonti tacciono assolutamente o che esse smentiscono: infatti Pausania, vedemmo, informava che anche i Messeni furono inscritti fra gli Iloti. Il Beloch poi, nella sua Griechische Geschichte (2ª ed., I, 1, p. 304, n. 1), suppone che la condizione degli Iloti sia stata dapprima quella descrittaci da Tirteo e da Pausania, poi quella indicataci dalla consueta interpretazione di Plutarco. Il guaio si è che Plutarco (loc. cit.) si riferiva, come Tirteo e Pausania, all’età licurgica e prelicurgica.... Lo stesso storico (lo notiamo implicitamente) cade in qualche altra inesattezza. Egli considera i Messeni, innanzi la grande rivolta del VII secolo, quali servi della gleba (p. 206), e interpreta l’espressione ἀποφορὰ, con cui Plutarco indica il generico tributo degli Iloti, come il vocabolo tecnico che renda il concetto di «fitto costante» (p. 304, n. 1).

[473]. C. I. L., VIII, 2, 10570, § 3 (iscrizione di Suk el Kmis) (in Riccobono; Baviera; Ferrini, Fontes iuris romani, Florentiae, Barbera, 1909, pp. 362 sgg.).

[474]. Ibid., § 4.

[475]. Cfr. Journal of hellenic studies, 1897, pp. 418 sgg. Pur troppo, l’iscrizione, gravemente mutila, non ci illumina (verbalmente almeno) in modo così completo come quella africana di Suk el Kmis.

[476]. In Riccobono ecc., Fontes iuris romani, pp. 352 sgg.; col. I, ll. 6-7, 9, 12, 24; col. II, l. 29 e passim.

[477]. Ibid., pp. 357 sgg.; col. I, l. 8; col. IV, l. 9.

[478]. Ibid., p. 359 sgg.; col. I, ll. 2 sgg.; col. II, l. 10.