La frase consueta delle epigrafi per indicare il tributo in natura dei coloni è, come si è visto, quella di partes o partes fructuum, o partes agrariae[486]. Or bene, essa sembra la traduzione letterale della frase di un antico che ci discorreva appunto degli Iloti spartani — Mirone di Priene (in Ath., 14, 14) —, il quale così testualmente si esprimeva: [Gli Spartani], «affidando [agli Iloti] la terra, stabilirono ch’essi dovessero fornire immutabilmente parte [dei frutti] (ἔταξαν μοῖραν ᾕν αὐτοῖς ἀνοίσουσιν ἀεὶ)», descrivendoci in tal guisa, più precisamente che non avesse fatto Plutarco, un rapporto economico di mezzadria, ossia, come dicevamo, di colonia partiaria.
È lecito ora chiedersi: Si tratta di una semplice casuale analogia fra il mondo greco e quello romano o non forse di qualche cosa di più intimo?
Secondo il maggior conoscitore del colonato, lo Schulten, la colonia partiaria dell’Impero romano è pura derivazione di quella greca[487]. Ma anche a non ammettere una così rigida discendenza di fenomeni giuridici, è fuori dubbio che l’influenza del diritto greco ed ellenistico si esercitò profondamente su l’istituto romano della colonia partiaria[488], e che, quindi, le forme dell’uno dovettero ripetere le forme preesistenti dell’altro dei due fenomeni.
Secondo, dunque, ogni cosa ci induce a credere, gli obblighi degli Iloti verso gli Spartani dovevano essere quelli di un tributo in natura, proporzionale al ricavato del suolo. Abbiamo noi a nostra disposizione qualche altro argomento che ci autorizzi a tale interpretazione?
Imporre ai propri coloni un tributo fisso anzichè uno proporzionale al raccolto del suolo, o viceversa, non è materia di capriccio individuale del supremo proprietario; è necessità, determinata a sua volta dalle condizioni del suolo e del coltivatore. In una sua lettera, su questo punto notevolissima, Plinio il giovane spiegava ad un amico perchè egli fosse costretto a trasformare in mezzadria la locazione di un suo podere, i cui contadini avevano fin ad allora pagato un canone in danaro: «Negli ultimi cinque anni (egli scrive) non ostante i numerosi condoni, gli arretrati [dei miei fittavoli] sono andati accumulandosi. Perciò la maggior parte non si preoccupano di ridurre il debito, disperando di poterlo mai soddisfare; anzi distruggono e sperperano il prodotto, convinti di non avere a risparmiare per sè. Occorre dunque rimediare ai mali che si aggravano ogni giorno. E non v’ha che un solo rimedio: non locare a fitto, ma a mezzadria.... Del resto non c’è nessun genere di guadagno più equo di quello che proviene solo dalla fertilità della terra, dal clima e dalle vicende delle stagioni....»[489].
A giudizio di Plinio, dunque, di fronte a contadini rovinati o impoveriti, imporre un canone fisso significa precludersi la via di riscuotere alcunchè. Identico pericolo era previsto nei contratti greci. Ce ne informa un significantissimo contratto del periodo classico (345-344 a. C.), fra il demo di Aixone e due cittadini ateniesi. In esso, dopo l’indicazione delle clausole normali della locazione, per cui i conduttori avrebbero dovuto corrispondere un canone fisso in danaro (152 dr. annue), si aggiunge che, se per disgrazia, durante il periodo della locazione, il territorio sarà devastato dai nemici, o se ne sarà da essi impedita la coltivazione, il fitto si trasformerà in mezzadria, e toccherà ai proprietari solo la metà dei prodotti della terra («Se i nemici impediscono la coltivazione o distruggono il prodotto, spetterà agli Aixonei la metà del ricavato della terra»)[490].
Se questo sentono gli antichi, la scienza moderna è concorde nel pensare che la mezzadria, o è «una trasformazione del fitto, imposta dall’impoverimento dei fittavoli», o è determinata dalla povertà del suolo e dei suoi diretti coltivatori[491].
Imporre dunque a dei coloni rovinati e impoveriti (e tali furono gli Iloti della Laconia, dopo la prima invasione, o, più ancora, i Messeni dopo la così detta seconda guerra messenica) un canone annuo fisso, era cosa, che non soltanto non si doveva, ma che non si poteva fare, salvo a perpetrare, al tempo stesso il danno dei locatari del suolo. Con la relativa sicurezza, dunque, che è lecita in simili questioni, noi possiamo tornare a concludere che l’obbligo degli Iloti laconi verso i loro signori, era quello, non già di un tributo fisso in danaro, ma di un tributo in natura, di costante proporzionalità verso il raccolto annuo dei loro campi.
Note all’Appendice.
[469]. Cfr. Pausania, 4, 14, 3 sgg. specie 4: «In primo gli Spartani li fanno giurare di non defezionare mai da loro, e di non tentare alcun altro mutamento». Questa dicitura sembra riferirsi a un rapporto di Stato dominatore a popolazione civilmente libera.