A dar metà di quanto i campi rendono[470].
Il passo è esplicito e non ammette contestazioni: i Messeni pagavano agli Spartani il «tributo fisso e immutabile» della metà dei prodotti dei campi da essi coltivati. La immutabilità quindi non si riferirebbe ad una cifra, ma a una proporzione determinata. Un altro antico scrittore greco, Pausania, anche lui della prima età imperiale, come Plutarco, fondandosi su Tirteo e su altre fonti, interpretava egualmente che ai Messeni «non fu imposto alcun tributo determinato, ma di tutti i prodotti della terra quelli versavano ai loro signori la metà del ricavato»[471]. Il che vuol dire che, mentre i moderni in genere concepiscono i rapporti economici — non quelli politici! — tra Spartani e Iloti, come rapporti di locatari a conduttori, paganti un fitto in natura, Tirteo e Pausania ci riportano invece a un rapporto — più o meno volontario — di mezzadria o, per dirla in termini giuridici romani, a una colonia partiaria[472].
Questa costante stabilità, non della quantità, ma della proporzione del tributo dei servi della gleba o dei coloni semiliberi, non è esclusiva a Sparta; è comune a tutto il mondo greco-orientale e alla legislazione imperiale romana, nonchè a quella successiva — fondata sulla romana — dell’alto Medioevo. Ed invero, tutti i documenti del periodo imperiale romano, relativi alle colonie parziarie dell’epoca, contengono clausole perfettamente analoghe a quelle che abbiamo ritrovate nei passi degli antichi scrittori, riferentisi a Sparta e agli Iloti primitivi: le une e le altre, aventi per iscopo d’impedire alcun mutamento nelle originarie condizioni contrattuali.
La legge di Adriano, che regolava le condizioni dei coloni dei demanî imperiali in Africa, vietava, tanto ai procuratori come ai conduttori, di richiedere da quelli maggior quantità di contribuzioni o di prestazioni di quanto in origine fosse stato stabilito: «Kapite legis Hadrianae, quod supra scriptum est, ademptum est.... ius etiam procuratoribus, nedum conductori adversus colonos ampliandi partes agrarias aut operarum praebitionem jugorumve etc.»[473].
E poichè, oltre mezzo secolo più tardi — nel 180-83 circa —, tale norma è stata violata, i coloni del Saltus Burunitanus si appellano all’imperatore, invocando la legge Hadriana che li aveva istituiti. E l’imperatore — Commodo — dà loro ragione, e legifera a sua volta: «procuratores.... curabunt ne quis per iniuriam contra perpetuam formam a vobis exigatur»[474].
Ancora sessant’anni più tardi, verso il 244-46, in una assai diversa contrada dell’Impero romano, nella greco-orientale Frigia, i coloni di un altro demanio imperiale si appellavano egualmente all’imperatore, quasi con le stesse parole della iscrizione africana sopra citata, contro le violazioni dei loro patti contrattuali originari, e l’imperatore torna a dar loro ragione[475]. Ma può, quasi con sicurezza assoluta, dirsi che non si tratta di caso particolare, ma di norma universale. La famosa iscrizione di Henrich Mettich — ch’è il più antico documento riguardante il colonato romano, e che rimonta all’età di Traiano (116 o 117) —, richiama a sua volta una precedente lex Manciana (la legge originaria che aveva regolato il dominio), e ne ripete e rinnova passo per passo le clausole[476]. Identicamente si comporta una legge dell’età di Adriano riguardante i coloni di un innominato dominio imperiale di Africa[477]. La famosa iscrizione di Ain Oussel dell’età di Settimio Severo (209-211) richiama a sua volta, anch’essa, la lex Hadriana sopra citata[478]. E tutta la legislazione imperiale autorizza a concludere che si tratta di colonie parziarie, enfiteutiche, talora ereditarie, e quindi, in conseguenza, a condizioni immutabili[479].
Identiche clausole troviamo, non più nelle epigrafi, ma nelle più tarde e varie (per tempo e per luogo) disposizioni del Codex Justinianeus, per le quali i coloni semiliberi o i servi della gleba veri e propri pagavano in natura e danaro, ma più specialmente in natura (nel che consiste l’essenza della trasformazione del fitto libero in colonato o in servitù della gleba[480]), secondo una proporzione immutabile.
Una disposizione di Costantino il grande stabilisce: «Quisquis colonus plus a domino exigitur quam ante consueverat et quam in anterioribus temporibus exactus est adeat iudicem.... et facinus comprobet.... ut ille qui convincitur amplius postulare quam accipere consueverat, hic facere in posterum prohibeatur»[481]. Eguale divieto sanciscono Costanzo[482], e, poco più tardi (365 d. C.), Valentiniano e Valente: «Domini praediorum id quod terra praestat accipiant; pecuniam non requirant.... nisi consuetudo praedii hoc exigat»[483]. E, più esplicitamente, due secoli circa più tardi, Giustiniano ribadiva: «Sancimus colonos nulla deteriore condicione praegravari.... Caveant autem possessionum domini, in quibus tales coloni constituti sunt, aliquam innovationem eis inferre.... Si enim hoc approbatum fuerit et per iudicem pronuntiatum, ipse provinciae moderator.... omni modo provideat.... veterem consuetudinem in reditibus praestandis eis observare»[484].
Nè la stabilità dei patti contrattuali si limita ai rapporti fra il proprietario e il singolo colono, ma deve estendersi a tutti i discendenti di quest’ultimo. «Et hoc», proseguiva Giustiniano, «tam iis ipsis colonis quam in subole eorum sancimus, ut et ipsa semel in fundo nata remaneat in possessione sub iisdem modis condicionibusque, sub quibus etiam genitoribus eius manere definivimus»[485].