Abbiamo nel paragrafo precedente discorso delle immunità dei grammatici, dei retori e dei filosofi, e abbiamo soggiunto che di regola codesto privilegio non si estendeva ai maestri elementari, i ludi magistri. Ed infatti il silenzio, serbato su di loro dai documenti di questa prima età, ci verrà confermato da altri posteriori del secondo e del terzo secolo, i quali dichiareranno come gli imperatori non credano che le immunità debbano applicarsi agli insegnanti primarii[126].

Tuttavia tale divieto risponde solo a una disposizione generalissima; e, come la dispensa delle immunità conteneva clausole particolari, rispondenti alle condizioni e alla natura dei singoli luoghi,[127] così le sue norme generali potevano spesso, anche per volontà dell’imperatore, subire delle gravi deroghe. È quello che noi troviamo accadere a proposito dei ludi magistri. Si davano infatti dei casi, in cui anche questi docenti erano, per volontà imperiale, dichiarati immuni da determinati oneri. Ce ne informa una delle scoperte epigrafiche più importanti, la così detta Tabula Vipascensis, una iscrizione latina del Portogallo, nella quale, per esprimerci nei termini più generici, si regolavano le cose del distretto minerario di Vipascum, appartenente al fisco imperiale, e si fissava l’ordinamento del borgo formatosi intorno al territorio della miniera.

Or bene, in uno dei capitoli di detta legge, è stabilita l’immunità dei ludi magistri del borgo[128].

A noi importa mediocremente la cronologia del documento. Lo si è, dai suoi editori, con sorprendente unanimità, pensato della fine del I. secolo di C., ma può dirsi che un argomento convincente a favore di questa cronologia non esista. Si erano invocati la paleografia e lo stile[129]. Ma, quasi non bastasse la nota scarsa sicurezza, che indici del genere offrono, specie a proposito di documenti ufficiali, è sopravvenuta la scoperta di un nuovo regolamento minerario della stessa località — forse uno dei frammenti, che ancora si attendevano, dell’epigrafe vipascense — in cui, non ostante l’identità della grafia,[130] la datazione è sicura: il governo di Adriano.

Ma la Tabula Vipascensis non contiene l’originale di un contratto intercesso tra il fisco e una compagnia di appaltatori; è invece la forma generale, il tipo tradizionale dei capitolati dell’appalto delle miniere[131]; per cui rimane esclusa ogni possibilità di assegnare a quelle norme generiche una definitiva cronologia. Gli è per questi motivi che noi non esitiamo a discorrere fin d’ora della epigrafe e delle disposizioni, che vi si contenevano relative ai ludi magistri, preferendo collegarle con tutta la materia delle immunità, di cui abbiamo precedentemente trattato.

Il testo dunque è — verbalmente — chiarissimo: «ludi magistros a procuratore metallorum immunes ess(e placet)». E che vi si trattasse delle consuete immunità dai munera civilia e pubblica, o, almeno, soltanto dai primi, era stato ammesso da tutti gli studiosi della epigrafe[132]. Ne aveva dubitato uno solo, il quale aveva sospettato si trattasse, non della immunità a muneribus, sibbene della sanzione di una indipendenza dei ludi magistri dalla autorità straordinaria e speciale del distretto minerario, il procurator metallorum, per cui i primi non avrebbero potuto essere citati dinnanzi al tribunale del procuratore, ma solo a quello dei giudici ordinarii. Tale significato della frase della legge egli trovava eziandio in un passo di un’orazione di Cicerone (Pro Font. 12, 27). E forse — aveva ancora opinato — il fisco, redigendo il modulo di concessione, che costituisce la materia dell’epigrafe, aveva voluto eccettuare l’insegnamento elementare dal monopolio, cui erano soggette altre professioni, esercitate nel distretto, quella di calzolaio, di barbiere, di lavandaio, di banditore, di proprietario di bagni etc. etc.[133]

Noi dobbiamo dichiarare che, se anche tali sospetti e tale interpretazione fossero legittimi, ci troveremmo del pari dinnanzi a un atto notevole, compiuto dall’autorità imperiale nei riguardi degli insegnanti elementari, atto, che, per gli scopi del nostro studio, avrebbe importanza pari alla concessione della consueta immunità a muneribus. Se non che, a chi ben guardi, quell’ipotesi non è la più probabile.

Anzi tutto, i casi di analogie, citati dal nostro critico, non hanno il valore che egli vi pretende. Nella orazione Pro Fonteio, Cicerone esprime un concetto affatto diverso di quello che si richiederebbe, giacchè ivi dice soltanto, e nei termini più generali, che la Gallia vedeva nella rovina di Fonteio «quasi la propria immunità e la propria libertà.»[134] Ma, come che sia, per la esenzione dell’insegnamento elementare dal monopolio, cui altri impieghi soggiacevano, non vi era punto bisogno di un capitolo speciale dell’epigrafe. Bisognava soltanto non farne menzione, chè la lex Vipascensis non istabiliva un monopolio universale, ma un monopolio per mestieri e per professioni determinate.

Quanto poi alla supposta esenzione dall’autorità del procurator imperiale, sfugge a noi ogni motivo del privilegio conferito ai ludi magistri e — quel che più importa — soltanto ad essi. Il procurator fa a Vipascum le veci dell’autorità municipale[135]. Perchè mai dunque la esenzione dei ludi magistri, e di loro soltanto, dalla sua giurisdizione?

Ci pare dunque assai preferibile l’interpretazione, più comune, di una esenzione a muneribus. Ma si trattava di esenzione dai carichi comunali o da tutti i carichi pubblici imposti dallo Stato? È probabile che, su questo punto, una esenzione limitata ai primi risponda maggiormente a verità.[136] Una immunitas a procuratore metallorum deve più probabilmente riguardare soltanto i carichi dipendenti dalla autorità del procuratore, e, in tal caso, solo i munera civilia, i carichi comunali, che quegli imponeva in virtù degli stessi diritti, per cui, nei municipii, li imponevano la curia e i magistrati locali.