[641]. 22, 7, 3, — cfr. Liban. Or. 18, p. 574.
[642]. Amm. Marc. 25, 3, 15 sgg.
[643]. Cod. th. 13, 3, 6.
[644]. Così mutilata la ritroviamo nel C. I. 10, 53, 7.
[645]. Amm. Marc. 23, 5, 11.
[646]. Cod. th. 14, 9, 1.
[647]. Queste consociationes debbono essere state le corporazioni degli studenti, i cui atti — talora criminosi — sono più volte censurati dagli scrittori contemporanei.
[648]. I corporati erano persone, facenti parte di associazioni speciali, riconosciute dallo Stato, le quali, nel IV. e nel V. secolo di C., ebbero una importanza massima nella vita dell’impero, segnatamente in Roma e in Costantinopoli, e vennero incaricate di speciali servizi pubblici, in cambio dei quali godevano determinati privilegi; cfr. Waltzing, Les corporations professionelles chez les Romains, Louvain, 1896, II, 139 sgg.; 193 sgg. e passim.
[649]. Cfr., oltre a quello del Gothofredus, il bel commento alla legge del Conring, in De Sallengre, Novus thesaurus antiquitatum, III, Venetiis, 1735, pp. 1199-1232, nonchè le osservazioni del Kruffel, o. c. § 12-16 e del Vigneaux, Essai sur l’histoire de la praefectura urbis à Rome, Paris, 1896, pp. 305; 118.
[650]. Le fonti sono Libanio, S. Gregorio di Nazianzo, S. Agostino. Per un quadro generale di quella vita e di quell’ambiente, cfr. Hertzberg, o. c. III, 349 sgg. — Harrent, Les écoles d’Antioches, pp. 205 sgg. — Monceaux, Les Africains, Paris, 1894, 66 sgg. — Rauschen, o. c. 29.