E che dire dei docenti di filosofia, che la costituzione di Antonino Pio farebbe evidentemente supporre inferiori di numero ai sofisti e ai grammatici, mentre poi, sotto Marco Aurelio, ne troviamo probabilmente due per ogni scuola, e cioè otto nella sola Atene?[358].

L’ipotesi dunque che i docenti, immuni da oneri, siano stati professori ufficiali riesce, sotto ogni rapporto, insostenibile.

Ma v’è proprio necessità d’identificare i privilegiati della esenzione, con dei professori ufficiali? Tra le immunità e l’insegnamento ufficiale non esiste nessun legame diretto, e come, fin da Augusto, noi abbiamo assistito a una dispensa notevole di immunità, senza che per questo le persone, che via via avevano a goderne, fossero menomamente fornite di incarichi ufficiali, così ora possiamo con sicurezza concludere che, quando Antonino Pio limita il numero dei docenti beneficiati, egli non si riferisce all’insegnamento ufficiale, ma all’insegnamento in genere,[359] e che la limitazione sua è provocata soltanto dal danno, che l’erario delle singole città risentiva dalla pletora dei privilegi.

Un altro problema, dinanzi a cui ci pone la su riferita costituzione imperiale è quello del criterio occorrente per classificare le città dell’impero in città di primo, di secondo, di terzo grado. Ce ne dà la soluzione il commento del giureconsulto Modestino, il quale informa come città di primo grado fossero le μητροπόλεις τῶν εθνῶν, cioè, sin dal II. secolo, le principali città delle province, onorate ufficialmente del titolo di metropoli;[360] di secondo grado, le sedi di un conventus iuridicus (αὶ ἔχουσαι ὰγορὰς δικῶν); di terzo, tutte le altre. E questa interpretazione, fornitaci da un antico, è, per molte ragioni, tra cui questa ch’essa proviene da un’età, in cui le norme di Antonino Pio erano ancora in vigore la più accettabile sovra ogni altra.

Ma la limitazione, introdotta dal principe nel numero dei privilegiati, insinua un concetto giuridico affatto nuovo nei rapporti tra questi e il governo, che privilegiava. In realtà, non siamo più dinanzi a un onore conferito ad personam, e neanche dinanzi a un privilegio conferito ad una classe di persone; siamo dinanzi a un privilegio conferito a delle comunità, che sole possono esentare da determinati oneri un certo numero di persone, le quali le ricambiano di determinati utili, morali o materiali[361].

Con tutto questo concorda perfettamente un’altra disposizione — che però non è chiaro se Modestino ce la riferisca come ordinata, anch’essa, da Antonino Pio, o come una sua propria illazione — secondo cui il Senato locale, se non poteva accrescere il numero degli esenti, poteva però, con una sua disposizione interna, fissare un massimo inferiore a quello stabilito dall’imperatore.[362] Di guisa che, per l’ammissione al privilegio, non sarebbe bastata più la dichiarazione della professione, ma occorreva invece un decreto del Senato, dichiarante che, date le oggettive condizioni volute dalla disposizione imperiale — accolta integralmente, o limitata, da un successivo provvedimento interno — la persona o le persone, che avevano avanzato domanda di immunità, potevano essere ammesse a goderne[363].

Quali criteri si seguissero in caso di eccesso di domande; in base a quali elementi i rimandati di oggi venissero, alla prima vacanza, ripresi in considerazione, è assai difficile dire, nell’assenza di ogni indicazione che ci illumini. I criteri potevano essere parecchi: o l’ordine delle domande, o l’anzianità, o il merito speciale, o un criterio misto, che tenesse conto dei varii elementi. Ma, in rapporto a tutte le nuove norme seguite da Antonino Pio, s’impone un quesito pregiudiziale. Eran desse delle clausole, per cui si richiedeva un’applicazione immediata, o delle disposizioni generali, che dovevano applicarsi gradualmente? In una parola (ed è qui l’importanza della questione) i diritti acquisiti sarebbero stati rispettati, anche se venivano, in tutto o in parte, a urtare contro le nuove disposizioni?

La risposta, a mio avviso, non può essere che positiva.

A parte il principio, costantemente seguito dalla legislazione imperiale, di non arrecar mai detrimento ai diritti acquisiti,[364] troppo grave sarebbe stata la lesione degli interessi individuali e collettivi, qualora i nuovi criterii si fossero voluti imporre immediatamente, turbando tutti gli antichi rapporti. Ma, a parte questo e a parte il valore di precedente, che ogni beneficio accordato recò per il successore, noi sappiamo che taluni maestri ebbero adesso ripetute dall’imperatore in persona le antiche immunità,[365] e che altri non ismarrirono quel diritto.[366] Le disposizioni di Antonino Pio si sarebbero dunque applicate gradualmente, e sarebbero entrate in pieno vigore solo alla morte di tutti quelli, che fin allora avevano conservato l’antico privilegio.

XI.