Gli stipendi assegnati dall’imperatore furono, per la cattedra di retorica, 10.000 dramme,[387] e 10.000 dramme ancora per ciascuna delle varie cattedre di filosofia[388]. Indubbiamente, queste somme venivano prelevate dal fisco imperiale, e di ciò, non solo ci avverte la natura particolare dell’istituto, che è tutta una personale volontaria creazione dell’imperatore, ma lo dichiarano eziandio le fonti da noi conosciute, e in una maniera così esplicita da non dar luogo a discussioni o a diversità d’interpretazione[389].

XIII.

La prima nomina dei docenti di retorica e di filosofia in Atene era stata fatta dall’imperatore, o direttamente o per mezzo di persona di sua fiducia, che, in quel caso speciale, fu il celebre sofista Erode Attico, a cui appunto era stata delegata la scelta dei primi maestri ufficiali di filosofia[390]. Ma subito dopo erano state redatte delle norme definite, il primo regolamento per le prime ammissioni nell’insegnamento superiore, la cui importanza è, fra l’altro, notevole, per essere rimasto, nei secoli di poi, la pietra angolare di tutti i giudizii del genere, e perchè i suoi criterii fondamentali restano saldi ed immutati ancor oggi.

Di tutto questo ci informa un brillante dialogo di Luciano; ma nè questo, nè altro ci specifica quale sia stato l’atto imperiale, che quelle norme aveva fissate ed imposte. Era stato un editto, un rescritto, una circolare (mandatum)? Di ciò non possediamo, pur troppo, nessuna particolare indicazione, e sappiamo solo che, vivente ancora Marco Aurelio, in seguito alla morte di uno dei due filosofi peripatetici, erano già state iniziate le operazioni per la nomina del successore, ed era stato bandito quello che precisamente si dice oggi un concorso.

La commissione giudicatrice — informa Luciano — era composta «dei migliori fra i personaggi più anziani e più sapienti di Atene».[391] Si trattava dunque di tutti «i migliori» (nel senso classico della parola)? O, in caso diverso, quali ne erano le limitazioni, e chi aveva regolato, e regolava, la cernita?

È legittimo presumere che la lista degli ἄριστοι, i cittadini, cioè, in quel tempo, in Atene, eleggibili alle pubbliche cariche, non coincidesse perfettamente con l’elenco dei membri della commissione giudicatrice, alla quale spettava il giudizio in merito al valore dei concorrenti. Una cernita tra gli ἅριστοι ateniesi era probabilissima, e la condizione dell’età e della capacità dei giudicanti (πρεσβύτατοι καὶ σοφώτατοι) è proprio — o io mi inganno — nel passo di Luciano, il criterio limitativo del numero degli ottimati. Ma, se questo imponeva una riduzione, mi sembra ancor più probabile che il loro numero venisse d’altra parte accresciuto con quello di tutti i competenti, che risiedevano da tempo nella città (σοφώτατοι τῶν ὲν τῆ πόλει) e ch’erano ormai considerati come degni e capaci di portare i loro lumi nel giudizio[392].

La Commissione giudicatrice sarebbe stata dunque formata dei cittadini più anziani dell’aristocrazia del censo e dell’intelligenza ateniese e avrebbe compreso anche i pubblici e privati professori della città. Vi era, fra quelli e questi, fra i cittadini non docenti e gli altri, una diversità o un diverso grado di funzioni, diremo così, giudicatrici?

Un acuto storico delle scuole filosofiche ateniesi, lo Zumpt,[393] ha pensato che i secondi non avessero che un voto meramente consultivo perchè, in caso contrario, — egli ragiona — ci troveremmo dinnanzi all’assurdo di filosofi, giudicanti candidati di scuole contrarie alla loro.

Tale obbiezione è, in verità, infondata, prima di tutto perchè a scuole contrarie potevano appartenere anche i σοφώτατοι non docenti; in secondo, perchè tale appartenenza non mutava il valore del giudizio, in quanto — come vedremo a momenti — nel concorso, non si trattava di valutare il merito delle dottrine di una scuola in confronto di quelle d’un’altra, ma solo il merito di ciascuno dei concorrenti di una stessa scuola. Ma ciò che decide in modo assoluto è il testo medesimo di Luciano. Per l’umorista greco, i δικαστα ψηφοφοροῦντες sono tutti insieme οί ἅριστοι καὶ πρεσβύτατοι καὶ σοφώτατοι[394], e i diritti dell’intero corpo giudicante non vengono menomamente graduati in due ordini diversi.

Ma chi fissava, volta per volta, il numero e le persone? A chi spettava il diritto della scelta? Chi presiedeva la commissione giudicatrice? Neanche di tutto questo siamo direttamente informati. Ma, se la scelta delle persone doveva dipendere da uno di questi tre enti, o il governatore della provincia o l’Areopago o il Senato, dal primo, come rappresentante l’imperatore, dagli altri, come delegati dal primo, in grazia di una tradizione, che ne faceva i due corpi cittadini, supremi sorveglianti della educazione e della istruzione pubblica ateniese,[395] la presidenza della commissione giudicatrice di un concorso, per ogni cattedra imperiale, non poteva spettare che al governatore della provincia.