Risalta facilmente agli occhi del lettore il carattere poliziesco del nuovo regolamento.

Questa sorveglianza così intima sulla vita degli studenti e, per giunta, sugli studenti forestieri, quali che siano stati i motivi, con cui la si sia voluta dissimulare, era in buona parte una sorveglianza politico-religiosa, e le pene minacciate erano quelle stesse, in cui incorrevano i colpevoli di manifestazioni politiche, le quali turbassero ciò che soleva, e suole in ogni tempo, dirsi l’ordine pubblico. Meglio ancora lo provano le gelose e sicure informazioni, che l’imperatore richiede di tutta la carriera degli studenti. Certo, uno degli scopi di tali richiesta era il bisogno di scegliere tra essi, in modo illuminato, i funzionari dell’impero, i pubblici insegnanti, gl’impiegati del suo gabinetto. Ma, in tale scelta, è evidente, avrebbero dovuto pesare le informazioni riservate del prefetto della città e ad esse, quindi, oltre ai meriti, non sarebbero potuti rimanere estranei gli elementi della religione e della politica.

Ultimo, ma pur significativo, particolare, il limite di età, già consentito ai giovani, come termine massimo, per attendere alla loro istruzione superiore, è ridotto di ben cinque anni. Dai Severi gli studenti di giurisprudenza in Roma erano stati esentati dalla tutela, carico, che colpiva i cittadini venticinquenni. Da Diocleziano, tutti gli studenti di Berito, e, quindi, a potiori, di Roma, furono in modo identico riservati agli studii fino ai 25 anni e, fino a questa età, esentati da ogni gravame personale. Adesso si vuol tagliar fuori dalle Università il corpo migliore, gli studenti maggiorenni, che avevano formato la gloria degli antichi Atenei, come lo formeranno di quelli medievali, ma che certamente erano anche la popolazione meno maneggevole e più ribelle dei grandi centri di studio. E questa — gli è chiarissimo — non era una previggenza scolastica, ma una precauzione di politica o, forse meglio, di polizia.

Tutto questo però non vuol dire che le intenzioni inquisitorie fossero state le sole a determinare il pensiero del legislatore. Non è questa l’occasione per intrattenerci diffusamente su la vita e su la condotta degli studenti nel mondo antico; ma noi abbiamo su ciò, da altre fonti, informazioni, che riguardano i principali centri di studio della Grecia, dell’Africa e dell’Oriente,[650] e possiamo ben giudicare come fosse veramente nell’interesse, così dell’ordine pubblico, come degli stessi giovani, disciplinare le loro troppo spesso eccessive manifestazioni. Or bene, tutto quello che avveniva ad Atene, a Cartagine, a Costantinopoli, doveva ripetersi, poco più, poco meno, a Roma, città cosmopolita per eccellenza, ove affluivano, e si mescolavano insieme, genti di ogni ceto, di ogni paese, di ogni intenzione, per cui anche molte volte la qualifica di studenti doveva essere una simulazione legale. Tenere il più che possibile i giovani lontani da costumanze torbide, da distrazioni pericolose, non significava soltanto provvedere all’ordine pubblico; significava giovare agli studiosi stessi, alla loro istruzione, e il meccanismo, escogitato dai funzionarii del gabinetto imperiale a disciplinare l’anarchia precedente, fu certo — e i fatti lo provarono — in buona parte — acconcio a raggiungere un tale scopo. Allorquando, circa un lustro di poi, S. Agostino lascerà Cartagine per venire ad insegnare a Roma, dichiarerà di averlo fatto solo a motivo dell’assai maggiore disciplina, che era fama contenesse gli studenti della capitale del mondo, e che in realtà regnava tra loro.[651]

III.

Ma Valentiniano stesso ripete, come oramai da tempo era in uso, le concessioni di immunità dei precedenti imperatori. In una legge del 370,[652] forse emanata durante i preparativi militari di una spedizione all’estero, egli dichiara di riconfermare le concesse immunità ai docenti di Roma «perchè le loro consorti siano esenti da ogni preoccupazione, essi stessi, liberi di tutti i pubblici oneri, nè mai tenuti al servizio o all’obbligo dell’acquartieramento militare».

La legge non ha alcun valore speciale: o essa è una ripetizione pura e semplice, o forse, come la sua dicitura farebbe sospettare, essa conferma, con qualche restrizione, le precedenti liberalità di Costantino il Grande, che aveva esteso la esenzione del servizio militare dalla persona dei privilegiati a quella dei loro figliuoli.

Ma la concessione di privilegi veramente notevole del regno di Valentiniano I. riguarda i maestri di pittura africani.[653] Una sua legge del 374, con audacia di novità non mai tentata, stabilisce che i professores picturae di nascita libera siano esenti: 1) dalla capitatio, imposta, che colpiva la loro persona e quella dei componenti le loro famiglie; 2) dalla dichiarazione censuale dei propri servi barbari; 3) dalla negotiatorum collatio[654], qualora fondamento ne fosse il traffico delle loro opere; 4) da ogni fitto per le botteghe e i così detti studii di pittura in luoghi pubblici, che avessero dovuto adibire per la loro professione; 5) dall’obbligo dell’hospitium; 6) dalla soggezione all’autorità dei giudici pedanei; 7) dall’obbligo di un domicilio fisso e determinato; 8) dall’obbligo di soggiacere alle requisizioni di cavalli, per esigenze militari; 9) dall’obbligo di fornire gratuitamente l’opera propria per determinati lavori, attinenti alla professione e che i governatori solevano imporre.

Questa legge ha un’importanza e un significato veramente eccezionali. Essa è, con qualche altra di Alessandro Severo e di Costantino, una delle pochissime emanate dagli imperatori romani, le quali stiano a significare un interessamento dello Stato per rami dell’istruzione pubblica diversi dalle classiche tre o quattro discipline liberali. E certamente, per ispiegare l’iniziativa di Valentiniano, che in tutta la sua legislazione, se dà prove di coerenza alla tradizione, non ne dà veramente di grande audacia novatrice, fa d’uopo richiamare le sue speciali attitudini in pittura e scultura, di cui è testimone qualcuno degli storici del suo tempo[655].

Ma la legge porge occasione ad altri rilievi. Essa è diretta al governatore dell’Africa. Si tratta dunque di un nuovo favore largito a quella provincia, che, come sembra, dava all’impero anche i migliori, e più numerosi, professionisti e maestri di pittura. E poichè i suoi privilegi riguardano solo i liberi, noi possiamo scoprirvi l’altro intendimento di promuovere, presso costoro, lo studio e l’esercizio di quell’arte.