VII.
Nel 427,[725] Teodosio II. riconfermava gli antichi privilegi, già confermati ai maestri con la costituzione del 414. Era il periodico bisogno di richiamare in vita disposizioni obliterate o male applicate. Ma, due anni dopo, egli si accingeva ad un’opera ancor più duratura nei riguardi della civiltà, e che indirettamente, ma in modo decisivo, si sarebbe ripercossa sur una delle varie forme d’insegnamento impartito nelle scuole del tempo, l’insegnamento giuridico.
Dall’età repubblicana a quella imperiale, grande era stato il rivolgimento subìto dalla pura scienza del diritto. Fino al primo secolo di Cristo, il diritto aveva avuto, come suo esclusivo fondamento, le Dodici Tavole, qua e là lievemente ritoccate o dalla consuetudine, o da deliberazioni popolari, o da senatus consulta, o dagli editti dei pretori. Ma, con l’impero, si erano introdotte nuove classi di fonti giuridiche: le costituzioni del principe sotto forma di edicta, mandata, decreta, rescripta, e fino al secolo IV.,[726] i responsa dei giuristi. Anzi, col procedere del tempo, le costituzioni imperiali erano moltiplicate di numero e di importanza, e, nel secolo IV., in quel notevole mutamento, che la religione cristiana, salita per la prima volta al trono, arrecò nelle antiche consuetudini civili, e in cui, a parte la religione, era scoccata l’ora critica del distacco di un nuovo mondo da quello antico pagano, esse erano divenute profondamente novatrici, anzi, addirittura, rivoluzionarie.
Giungiamo così all’età di Teodosio II., nella quale lo stato delle fonti giuridiche era il seguente. In teoria, avevano vigore i dispositivi degli antichi plebisciti, i senatus consulta, gli editti dei magistrati; le costituzioni imperiali, e la consuetudine; in pratica, si ricorreva solo alle opere dei giureconsulti, o alle costituzioni imperiali, trascurando affatto le fonti prime ed originarie. Se non che, gli scritti dei giureconsulti erano numerosissimi, rari, costosi, peggio ancora contradittorii; le costituzioni, infinite, emanate in circostanze e in tempi diversi, sperdute per gli archivi dei Prefetti del Pretorio e dei governatori delle provincie, difficili a possedere in raccolte complete[727].
Appunto per ciò, nonostante le due collezioni, che allora esistevano — un Codex Gregorianus e un Codex Hermogenianus[728] — il bisogno di un testo unico, che fissasse e ordinasse, in forma definitiva e ufficiale, tutte le leggi e le loro interpretazioni fin dall’età repubblicana, era, al tempo di Teodosio II., vivissimo. Ne risentivano la necessità, non solo i funzionari dell’impero, non solo i giudici, ma gli studiosi di giurisprudenza. Dove attingere tutta la materia da consultare? Come avere tra mano, senza inutili pleonasmi, senza ripetizioni, senza lacune, e in un testo unico, tutto quanto occorreva al magistero giuridico?
In questo disordine del materiale, gli scrittori del IV. secolo credevano appunto di ritrovare la cagione della incontrastabile decadenza della scienza giuridica[729]. Essa da tempo veniva stimata mestiere degno solo di liberti.[730] Da tempo, gli studiosi, atterriti dalla inestricabile confusione e dalla copia delle leggi — «un carico da cammelli» — si volgevano a discipline, il cui apprendimento riescisse più tollerabile, ragione per cui la giurisprudenza restava in mano di maestri ignoranti e di volgari azzeccagarbugli, di cui Ammiano Marcellino, nel IV. secolo,[731] e Giustiniano, nel VI., faranno il giudizio che essi meritavano[732].
Ma il rapporto, che intercedeva fra tale stato di cose la scienza e la scuola, non isfuggiva neanche all’imperatore. «Perchè — si chiede egli, nella costituzione, che sanzionerà l’autorità del nuovo Codice — perchè, pur essendo proposti tanti premi a coloro, che coltivano le arti e le scienze, sono tuttavia solo pochi quelli, che si possono veramente dire ricchi di sapienza giuridica? Perchè, in tanta miseria di questo genere di produzione, appena uno o due è lecito giudicare realmente forniti di solida dottrina?»[733] Ed anch’egli crede di trovare la ragione del fatto nel gran disordine del materiale legislativo, anch’egli pensa che, da un generale riordinamento, grande vantaggio sarebbe derivato alla scuola e al progresso delle scienze giuridiche. Fu appunto a tale impresa che si accinse Teodosio II.[734].
Il 16 marzo 429, egli nominava una commissione, composta di magistrati, di addetti al gabinetto imperiale, di giuristi, con l’incarico di raccogliere in un corpo unico le costituzioni emanate degli imperatori, fino dall’età di Costantino il grande[735].
La Commissione incaricata non aveva ancora, nel decembre 435, ultimato i suoi lavori, e l’imperatore, con una seconda ordinanza, investendola di poteri maggiori di quelli che non convenissero a semplici raccoglitori, colmava le lacune, in quel frattempo operatesi tra i commissarii, e ne accresceva notevolmente il numero e l’autorità.[736] Questa seconda commissione pare avesse nel suo seno un professore di diritto (doctor iuris), un Erozio. Così ampliata, essa era, due anni dopo, in grado di fare prevedere imminente la pubblicazione del nuovo Codice, che veniva poi fatta nelle due sezioni dell’impero, entro il 438, dieci anni dopo l’inizio dell’impresa.
Non può essere questo certamente il luogo per un esame critico del valore letterario, giuridico e politico dell’opera. Essa fu certamente, sotto tali rispetti, notevolissima, e Teodosio stesso ebbe cura di metterlo in evidenza[737]. Ma a noi basta far notare la sua grande efficacia nei riguardi della scienza e dell’insegnamento giuridico. Era quella la più completa e la prima ufficiale collezione delle leggi e dei decreti, emanati nell’impero romano, da oltre un secolo.