Da quando lo Stato romano aveva concesso ai comuni il privilegio di disporre delle proprie entrate, anche a vantaggio dell’istruzione pubblica, il suo diritto d’ingerenza nelle amministrazioni comunali non si era mai esercitato a loro danno, a loro deminuzione. E l’istruzione comunale si era diffusa largamente in ogni luogo. Per giunta, una società ricca, fiorente, vigorosa può fare a meno della iniziativa pubblica, può crearsi essa stessa le scuole che le occorrono, ma una società, come quella dell’impero romano, nel VI. secolo di Cristo, era mestieri venisse, dalla soppressione di Giustiniano, condannata all’ignoranza e alla estinzione spirituale. Per buona fortuna, ripetiamo, come gli ordini di Giustiniano non dovettero essere tanto universali quanto il suo storico ce li fa temere, così non era facile imporne dappertutto — e violentemente — la esecuzione; meno facile ancora, impedirne la contravvenzione.
VII.
Ma vi era un altro insegnamento, un insegnamento penetrato un po’ tardi nel programma dell’istruzione pubblica dei cittadini dell’impero, una disciplina non contemplata nel novero delle arti liberali romane: la giurisprudenza. Ad essa rimangono estranee la maggior parte delle ordinanze precedenti, e alla riforma di questo insegnamento si lega la sola opera positiva, un’opera veramente grandiosa, compiuta da Giustiniano nei rispetti della pubblica istruzione.
Egli cominciò col proseguire l’iniziativa di Teodosio II. La deficienza di coltura giuridica era ancora la regola del tempo, ed essa era tanto manifesta, anche presso coloro, che, per ragioni di ufficio, meno avrebbero dovuto esserne colpevoli, che il Governo aveva, sino dalla seconda metà del V. secolo, dovuto provvedere in via legislativa. Noi possediamo infatti due costituzioni imperiali, rispettivamente del 460 e del 505, nelle quali si prescriveva che niuno potesse esercitare l’avvocatura senza che si fosse ufficialmente constatato avere egli compiuto il corso legale degli studi,[787] e senza che egli avesse superato un esame speciale presso un’apposita commissione di giurisperiti[788].
Il bisogno di un più razionale e più completo riordinamento del materiale legislativo era di bel nuovo grandissimo, e grandissimo il bisogno di uno svolgimento e di una interpretazione teorica, che rendessero quel materiale praticamente e scientificamente utilizzabile.
A soddisfare tali esigenze Giustiniano ordinò, e condusse a termine, fra il 528 e il 533, la compilazione del Codice, che portò il suo nome — opera ancora più grandiosa di quello Teodosiano — nonchè di quel mirabile trattato di scienza giuridica dell’antichità, che fu il Digesto[789]. Se però il Codice Giustinianeo conservava tutto ciò, che ancora valeva la pena di conservare delle costituzioni imperiali fin dall’epoca di Adriano; se il Digesto era, come si espresse l’imperatore, «il tempio sacro della giustizia romana,»[790] nè l’uno nè l’altro potevano davvero dirsi quell’agevole manuale pratico, che i giovani studenti di giurisprudenza, come gli studenti di ogni tempo, desideravano[791]. Ma anche il manuale per la scuola aveva voluto apprestare Giustiniano e aveva anche di questo incaricato il suo ministro, il giureconsulto Triboniano, e due tra i professori, che avevano collaborato alle raccolte precedenti. E tale opera, intrapresa col Digesto, ultimata un mese prima, veniva pubblicata insieme con questo, in quattro libri, i libri delle Istituzioni.
VIII.
Giustiniano ebbe invero piena coscienza dei varii scopi, che egli avrebbe raggiunto con l’opera propria: uno scopo propriamente giuridico, in quanto sostituiva dei testi precisi all’arbitrio dei magistrati; uno scopo scientifico, in quanto salvava tutta la scienza antica, raccogliendola come in un’arca santa, capace di traversare l’oceano del tempo; uno scopo pratico, in quanto, in luogo della farraggine disordinata dei vecchi testi, egli offriva leggi brevi, precise, accessibili a tutti,[792] e che, quindi, ogni cittadino poteva, in ogni occasione, recarsi comodamente sotto occhio. Ed egli intese anche perfettamente il valore, che la nuova legislazione recava nei rapporti della scuola e dell’insegnamento. Le sue Istituzioni sono dedicate ai giovani e, nell’Avvertimento che vi precede, Giustiniano, dopo avere anzi tutto affermato che «la maestà imperiale romana deve essere, non solo ornata di armi, ma anche armata di leggi»,[793] soggiunge di avere ordinato la compilazione di quel manuale affinchè i giovani «possano apprendere i primi rudimenti della giurisprudenza, non dalle antiche favole, ma da un solenne testo ufficiale e affinchè gli animi e le orecchie loro non ascoltino dissertazioni inutili e disordinate, ma discussioni, che riguardino il nocciolo stesso dei varii problemi». «Quelle costituzioni imperiali — egli continua — che i Vostri antenati riuscivano appena a leggere in un quadriennio, Voi ora potete apprendere in sull’inizio dei vostri studii. Voi avete avuto la fortuna e l’onore di veder procedere dalla voce del principe il principio e la fine dell’istruzione legale.»[794] «Accogliete pertanto con fervore e con alacre studio queste nostre leggi, e mostratevi tanto dotti, da potere lietamente sperare che, compiuto il corso di giurisprudenza, abbiate a governare il nostro impero negli uffici, che a Voi si dovessero un giorno affidare.»[795]
Anche nella prefazione al Digesto, Giustiniano torna a rivolgersi agli studenti, dichiarando di avere fornito loro i mezzi per diventare eloquenti oratori, insigni giuristi, ottimi avvocati e magistrati.[796] Ma non era tutto; questa volta egli accompagnava la sua opera giuridica con notevoli provvedimenti, relativi all’insegnamento del diritto, che sarà opportuno passare singolarmente in rassegna.
Anzi tutto, Giustiniano sopprime le scuole giuridiche, vigenti in parecchie città dell’impero, e prescrive che scuole ufficiali, o, almeno, riconosciute, di giurisprudenza sono da considerare soltanto quelle delle due città regie: Roma e Costantinopoli, nonchè quella di Berito «altrice di leggi.»[797]