Così egli prescriveva nel 533, allorchè Roma, sebbene fuori del suo governo effettivo, veniva considerata in diritto come l’altra capitale dell’impero. Ed egli specifica le ragioni del nuovo divieto: «Noi abbiamo saputo» «che alcuni ignoranti si sono sparsi anche nella splendida città di Alessandria, in Cesarea e in altri luoghi,[798] e che insegnano ai discepoli una scienza adulterata. Noi vietiamo assolutamente un siffatto tentativo, ordiniamo che i colpevoli, i quali oseranno persistervi e insegnare fuori delle due città regie e di Berito, siano condannati a una multa di dieci libbre d’oro e siano espulsi da quella città, nella quale non insegnano, bensì violano le nostre leggi.»[799]

Ma tale limitazione circa il numero delle scuole nell’impero portò seco un aumento nel numero delle cattedre e dei professori. Noi dobbiamo ritenerlo provato dal proemio al Digesto, quella costituzione così detta, dalla sua parola introduttiva, Omnem, la quale si rivolge ai professori di diritto dell’impero, che sono elencati appunto in numero di otto. E poichè non si deve ammettere — ciò che non sembra punto verosimile — che Berito ne avesse da sola sei, per riserbarne appena due a Costantinopoli, e poichè la distribuzione dei programmi era tale da richiedere, nell’una e nell’altra università, almeno tre professori per i primi tre anni di corso,[800], è mestieri pensare che i docenti di diritto in Costantinopoli fossero ora saliti almeno a quattro, a un numero cioè uguale a quello, che se ne suppone per Berito.[801]

Non basta: il numero di quattro, per quest’ultima città, sembra che segni anch’esso un aumento sulla serie delle cattedre, ivi, fin allora, esistenti. Dall’elenco, infatti, dei professori di diritto chiamati in ciascuna delle svariate Commissioni, di cui Giustiniano ebbe a valersi, noi rileviamo che essi furono scelti in pari numero tra Berito e Costantinopoli[802]. Questa parità numerica dei Commissarii, tratti dalle due Università, fa pensare a un egual numero di cattedre in esse esistenti; e poichè, prima del VI. secolo, in Costantinopoli, ve n’erano solo due, due soltanto deve supporsene fin allora anche in Berito, che Giustiniano avrà, durante il suo governo, raddoppiate, nell’una e nell’altra città.

Ottennero ora tutti questi docenti le immunità e i privilegi, di cui già godevano i professori di diritto in Roma, e da cui tutti gli altri erano rimasti esclusi per lo specioso pretesto, recato da Ulpiano, che la cultura giuridica è cosa troppo sacra, perchè si debba degradarla, valutandola in denaro? Sotto un governo, non più di retori o di filosofi, ma di giureconsulti, con un ispiratore quale era Triboniano, non sarebbe dovuto accadere diversamente, nè diversamente consentiva accadesse, la nuova condizione di Costantinopoli, capitale privilegiata dell’impero, e la perfetta equiparazione dei diritti di Costantinopoli e di Berito a quelli di Roma, rispetto al magistero della giurisprudenza. Ma, pur troppo, non abbiamo nessun dato positivo, che risponda alla nostra aspettativa, se ne togli una variante, da noi a suo luogo citata, che si ritrova in qualche manoscritto del Codice Giustinianeo, a un passo di un editto di Costantino, la quale può interpretarsi come una delle non sempre scrupolose, ma sempre intenzionate, interpolazioni di Triboniano e dei suoi colleghi alle antiche costituzioni imperiali. Se tale, infatti, fu il loro arbitrio, noi possiamo constatare ed indurre che essi, riproducendo, nel Codice giustinianeo, la terza delle costituzioni costantiniane sulle immunità dei medici e dei professori, aggiunsero a questi i «doctores legum», volendo così creare una progenitura a una novità, ch’era propria del loro tempo, e di cui essi erano stati certamente gli ispiratori.

Ciò stabilito per le cattedre e per i maestri, Giustiniano veniva ad occuparsi degli studenti.

Le innovazioni per questa parte non erano numerose. L’imperatore cambia anzi tutto la consueta denominazione degli studenti del primo anno. Essi erano, fino a quel tempo, chiamati Dupondii. Ma questo titolo sembra a lui «frivolo e ridicolo», nè confacente alla serietà del nuovo materiale legislativo,[803] ed egli lo vuole, non solo, rigorosamente abolito ma mutato in un altro, che ricordi quello del principe; egli vuole che, per ora e per l’avvenire, gli studenti del primo anno portino il nome di Iustiniani novi.

Con maggiore serietà di osservazione e d’intendimenti, il corso degli studi giuridici è da lui accresciuto di un anno e fatto perciò di cinque. Cominciava esso allora, come in Berito, ai tempi di Diocleziano, a 21 anni, oppure, come l’aveva ridotto Valentiniano I., per Roma, a 17, sì che ora l’ingresso nelle facoltà di giurisprudenza sarebbe stato consentito appena a 16 anni? È problema, su cui la parola dell’imperatore non riesce ad illuminarci.

È chiaro invece che gli studii dell’ultimo biennio non erano più, come, per l’innanzi, quelli del quarto anno, degli studii privati. Fin allora — secondo Giustiniano si esprime — gli studenti di quell’ultimo corso «studiavano da sè» i Responsa del giureconsulto Paolo;[804] adesso, invece, persino la materia del quinto anno doveva essere illustrata dalla parola stessa degli insegnanti,[805] sì che all’apprendimento e alla iniziativa personale privata dei giovani non rimanevano che le due ultime parti del Digesto.[806]

Ma nella citata costituzione, Giustiniano, come già, un secolo e mezzo innanzi, Valentiniano I., regola anche — e con maggiore severità che pel passato la disciplina degli studenti, e sopra tutto mira a reprimere, e a prevenire, gli abusi, consuetudinarii nel mondo antico, e un po’ in quello moderno, degli studenti anziani contro i loro compagni matricolini: «A nessuno di coloro — egli scrive — che si dedicano agli studii del diritto, sia lecito tentare giuochi e scherzi indegni o di pessimo gusto, che unicamente si converrebbero a degli schiavi, e il cui solo effetto è di fare il male o commettere altri reati, contro i professori e i loro compagni, specialmente contro quelli, che, ancora inesperti, si accingono allo studio delle leggi.» «Noi non tollereremo ciò a nessun patto, sia perchè vogliamo stabilire il buon ordine negli studii, per il presente e per l’avvenire, sia perchè siamo convinti che, innanzi di essere dotti, occorre essere moralmente degni.[807]» E di tale sorveglianza sulla scolaresca Giustiniano incaricava, per Costantinopoli, il prefetto della città, e, per Berito, il prefetto della Fenicia marittima, nonchè il vescovo e lo stesso corpo accademico di quella Università.[808]

IX.