Ma la grande, la rivoluzionaria novità della sua riforma è la pubblicazione — che avviene ora per la prima volta — di un corpo di istruzioni e di programmi relativi all’insegnamento universitario del diritto, che vale la pena di riferire largamente.
La costituzione che li contiene, è sempre quella, che testè menzionammo, rivolta, e dedicata, ai professori di diritto in Costantinopoli e in Berito, e la breve introduzione ne illustra la ragione e lo scopo. «Poiché — essa s’esprime — a Voi, pubblici professori di diritto, era mestieri conoscere quali cose, e in qual tempo, Noi pensiamo sia necessario insegnare ai giovani studiosi, perchè possano divenire onesti ed eruditi, reputiamo opportuno rivolgervi il presente discorso, affinchè tanto Voi, quanto i Vostri successori, osserviate le Nostre norme, e tutti possiate così gloriosamente percorrere le vie della giurisprudenza.
«Per il passato, come Voi ben sapete, della grande moltitudine di opere giuridiche[809] esistenti — circa duemila volumi e tre milioni di righi — gli studenti non apprendevano, dalla viva voce del maestro, che sei libri soltanto, i quali, per giunta, peccavano di confusione, e solo di rado contenevano nozioni giuridiche utili. I rimanenti, caduti in desuetudine, venivano da tutti trascurati.
«Fra questi sei libri, erano le Institutiones del nostro Gaio e quattro libri singulares, il primo, famoso, de re uxoria, il secondo, de tutelis, il terzo e il quarto de testamentis e de legatis, i quali però non si studiavano per intero, ma se ne tralasciavano molte parti reputate superflue. Per giunta, questa materia, che si svolgeva nel primo anno, veniva impartita, non secondo la progressione dell’Edictum perpetuum, ma disordinatamente e confusamente, mescolando l’utile all’inutile, anzi assegnando maggior tempo alle cose inutili.
«Nel secondo anno, senza ordine fisso, si insegnava la Prima pars legum, salvo taluni titoli, poichè sarebbe stata cosa enorme che, dopo le Institutiones, si leggesse qualcosa di diverso di ciò che, per la sua natura, ebbe il nome di Prima parte. E dopo questo insegnamento, che anch’esso non si faceva continuatamente, ma in esposizioni staccate, e che s’indugiava in questioni per gran parte inutili, s’illustravano ai giovani altri titoli, tra cui quelle parti del comentario dell’Editto,[810] che si denominano de iudiciis, i quali del pari non si esponevano di seguito, ma saltuariamente (come se tutto il resto del volume fosse costituito da informazioni inutili), e i sette libri de rebus, omettendo anche di questi molte parti, che gli insegnanti trascuravano, in quanto non acconce alla cultura giuridica. Nel terzo anno, poi, i giovani apprendevano quanto di questi due libri non era stato fin allora insegnato, e ciò, secondo l’alternazione dei due volumi, che questa materia contengono. Si apriva così, per i giovani, la via al sommo Papiniano e ai suoi Responsa. Ma di questa materia dei Responsa, che si conteneva in 19 libri, essi apprendevano otto libri soltanto, e neanche per intero, ma pochi e brevi frammenti, sicchè ne venivano staccati, ancora desiderosi di apprendere. «Delle altre opere di Papiniano gli studenti leggevano, nel terzo anno, solo poche parti, tra le molte, e, per giunta, saltuariamente.»[811]
«Apprese solo queste cose dai professori, i giovani studiavano da sè i Responsa di Paolo, ma neanche questi per intero (appena 18 libri in tutto),[812] imperfettamente e, secondo la mala consuetudine, inorganicamente. Tale era, nel quarto anno, la fine di tutta l’antica sapienza giuridica. Chi vorrà fare il conto di tutto quello che si insegnava troverà che, di tanta copia di opere giuridiche, i giovani apprendevano a mala pena solo circa 60 mila righi; il resto era da loro trascurato, o ignorato, e solo si pensava che si dovesse studiare, in piccolissima parte, qualora a ciò avessero costretto le esigenze dei procedimenti giudiziarii, o Voi stessi, o Maestri, Vi foste affrettati a scorrerne qualche punto, per avere una cultura un po’ superiore a quella degli scolari.
«Questa era la condizione della vecchia istruzione giuridica, siccome anche Voi potete testimoniare.»[813]
Dopo questa vivace critica dei metodi e dei vecchi programmi, relativi a l’insegnamento superiore della giurisprudenza, Giustiniano viene a parlare dei proprii meriti e delle proprie innovazioni.
«Noi, avendo trovato tanta penuria di raccolte di leggi, e stimando questa, cosa veramente miserevole, abbiamo aperto ai volenterosi i tesori della giurisprudenza, che, distribuiti con misura dalla Vostra sapienza, potranno fare i Vostri discepoli dottissimi oratori e valorosi giurisperiti.
«Nel primo anno, dunque, apprenderanno i giovani le nostre Institutiones, che sono state raccolte da quasi tutto il corpo delle vecchie Institutiones e, come in liquido stagno, derivate da molte torbide fonti. Nel resto dell’anno, poi, secondo l’ordine migliore, Noi vogliamo che sia insegnata quella prima pars legum, che con vocabolo greco si chiama πρῶτα, cui nulla può precedere, perchè quello che è primo non può avere altro innanzi a sè. Questo sia tutto il programma del primo anno».