«Nel secondo anno, poi, Noi decretiamo che i giovani apprendano i sette libri de iudiciis e gli otto de rebus, e ciò, secondo la consuetudine, che vogliamo conservare immutata. Ma questi libri apprendano per intero, e organicamente, senza alcuna omissione, poichè la nuova redazione è bella e non vi è nulla di inutile, nulla di vieto. All’uno o all’altro di codesti libri de iudiciis o de rebus, Noi vogliamo che, nel programma del secondo anno, siano aggiunti quattro libri singulares, che abbiamo ricavati da quattordici libri, cioè uno dai tre volumi che abbiamo composto sulla materia delle doti, uno dai due, che abbiamo composti sulla tutela, uno dai due volumi sui testamenti, uno dai sette sui legati, sui fidecommessi e questioni analoghe. Solo dunque questi quattro libri, che si trovano in principio di ciascuna delle opere succitate, Noi ordiniamo che siano da Voi insegnati ai giovani; gli altri dieci saranno da riserbarsi per un tempo più opportuno, essendo impossibile lo studio e la spiegazione scolastica di questi quattordici libri nel solo secondo anno.

«Nel terzo anno, si tenga l’ordine seguente: si facciano studiare i libri de iudiciis o quelli de rebus, secondo richiederà l’alternarsi delle materie, insegnate precedentemente. Contemporaneamente, si studino tre trattati di leggi speciali e, anzi tutto, il libro, che riguarda la formula ipotecaria, che Noi abbiamo posto a suo luogo, dove si discorre delle ipoteche, perchè, avendo la formula ipotecaria grande affinità con le azioni dipendenti dal contratto di pegno, che stanno nei libri de rebus, vertendo l’una e le altre pressochè sulla stessa materia, quella non doveva starne discosta.

«Dopo questo libro, venga impartita la materia del l’altro libro dell’Editto degli edili intorno all’azione redibitoria, alle evictiones, nonchè sulla stipulatio dupla. E, poichè le garanzie legali delle compere e delle vendite sono contenute nei libri de rebus e tutti poi i capitoli, di cui parlammo, erano stati posti nell’ultima parte del primo editto, abbiamo dovuto metterlo più innanzi, affinchè non fossero troppo discosti dal contratto di vendita, di cui sono quasi come gli strumenti.

«E abbiamo messo l’insegnamento di questi tre libri con quelli dell’acutissimo Papiniano. Il sommo Papiniano somministrerà materia notevolissima d’insegnamento, non solo dai suoi 19 libri di Responsa, ma anche dai 37 libri di Quaestiones, dai due intorno alle Definitiones, dal trattato De adulteriis e da quasi tutto ciò che di lui abbiamo riportato in varii luoghi dei nostri Digesta.

«Con lui, dunque, si chiuda il programma del terzo anno.

«Gli studenti del quarto, invece dei Responsa del sapientissimo Paolo, curino di studiare i dieci libri singulares, superstiti dei quattordici, che dianzi abbiamo elencato, e siano certi di conseguire, dallo studio di questi, molto maggiore e più vasta cultura, che dai Responsa. Così sarà loro impartita la materia dei libri singulares, da noi rielaborati e distribuiti in diciassette libri, e in due parti del Digesto, cioè nella quarta e nella quinta, seguendo la divisione in sette parti. Così apparirà vero ciò che Noi dicevamo con le prime parole di questo Nostro discorso, che cioè, con lo studio di 36[814] libri dei Digesta, i giovani possono istruirsi completamente ed essere preparati a qualunque lavoro giuridico e riuscire non indegni del nostro secolo. Le due altre parti, cioè la sesta e la settima dei nostri Digesta, divise in quattordici libri, sono state qui aggregate, non perchè siano illustrate pubblicamente, ma perchè i giovani possano studiarle da sè e citarle nei giudizi.

«Dopo aver bene assimilato i Digesta, gli studenti del quinto anno, cureranno di conoscere e di analizzare il Codice delle costituzioni. Così ad essi non mancherà la nozione di alcuna parte della giurisprudenza, ma le avranno tutte percorse e abbracciate. Così, tra le restanti discipline, le quali, anche se di molto inferiori, mancano tuttavia di confini, questa sola scienza, per opera Nostra, potrà ora vantare dei limiti fissati invariabilmente.»[815]

X.

Tutto ciò veniva ordinato e compiuto nel 533. Il governo di Giustiniano, che aveva determinato una grave crisi nelle antiche scuole di retorica e di filosofia dell’impero, erigeva invece, alla istruzione e alla cultura giuridica, il più grandioso monumento, che principe abbia mai concepito. Ma degli ultimi anni di quel regno, noi possediamo il testo di un curioso documento, relativo agli affari della istruzione pubblica in Costantinopoli, che ci dà indirettamente la prova di qualcos’altro: la prova del mutato atteggiamento dell’imperatore nel considerare il valore sociale di quelle discipline, così fieramente avversate in su gli esordii del suo governo.

Si tratta del decreto di nomina di un pubblico insegnante a Costantinopoli, in persona di quel mediocre autore di opere storiche, astronomiche, ed antiquarie, che fu Giovanni Lorenzo Lido. Il documento[816] risale al 551 circa[817], e in esso l’imperatore, dopo avere esaltato il valore letterario del nominato, continua, dicendo essere sua ferma intenzione che questi possa attendere con pieno agio agli studii, e proclamando che sarebbe indegno dei tempi lasciare inonorato un uomo così meritevole. Sì che, mentre promette maggiori ricompense, gli assegna un pubblico stipendio, e dichiara che sarebbe molto lieto, se egli volesse dedicarsi a comunicare altrui la propria cultura. In osservanza di questa lettera, narra il beneficato medesimo, il prefetto di Costantinopoli dispose che gli venisse assegnato un locale nella Università, ove pare egli abbia tenuto cattedra di lingua e letteratura latina[818].