Tali le norme, che regolarono le scuole di Stato. Ma queste non furono, nel concetto, che i Romani ebbero della loro importanza, paragonabili alle nostre scuole regie, secondarie e superiori. Per i Romani, fino almeno a Giustiniano, la scuola di Stato fu un istituto di lusso, una speciale degnazione del superiore governo verso determinate città; fu una scuola modello, non la scuola ministra quotidiana e ordinaria del sapere e della cultura. Quella invece, che, per valor sociale, nel concetto degli uomini politici di quel tempo, avrebbe potuto paragonarsi alle nostre, fu la scuola municipale, ed a questa si deve la romanizzazione del mondo conquistato.

Delle sue sorti, vedemmo, il governo imperiale comincia ad occuparsi fin da Antonino Pio. Quest’imperatore inscrive, per il primo, fra le spese obbligatorie di parecchi Comuni dell’impero, anche quella per il mantenimento di determinate cattedre, ed autorizza altri, che lo chiedevano, ad aprire pubbliche scuole. E la sua iniziativa è proseguita ininterrottamente fino all’ultima età. Il governo imperiale investe ufficialmente i Consigli comunali della nomina dei maestri, stabilisce appositi concorsi, li fa sorvegliare e, in taluni casi, infligge, o fa infliggere loro, punizioni determinate e perfino la destituzione[828]. Viceversa, impone ai Comuni dei privilegi a favore dei maestri, non che l’esenzione dai carichi locali, e richiede da essi la scrupolosa osservanza del pagamento degli stipendi[829].

Vi è un certo momento anzi — fu questo il biennio del governo di Giuliano — in cui lo Stato giunge ad arrogarsi il diritto di conferma delle nomine dei maestri municipali, di cui vuol controllare il merito scientifico ed il valore morale. Ma, se questa particolare ingerenza cessa con la morte di quel principe, lo Stato non consente mai che si rallenti la sorveglianza dei Comuni sulle loro scuole, e sempre si conduce come se pensasse che quelli non fanno che operare in nome ed in rappresentanza del governo centrale[830].

Appunto per questo, esso crede talora di potere senz’altro nominare direttamente gl’insegnanti comunali — è il caso di Proeresio a Treviri, di Flavio e di Lattanzio a Nicomedia, di Eumenio ad Augustodunum —; esso crede di poter fissare, ed imporre, la misura degli stipendii — è il caso dell’ordinamento dato da Graziano all’istruzione pubblica nelle Gallie —; esso crede di poter direttamente destituire dei maestri, o sopprimere, sia pure temporaneamente, delle scuole; così fanno Giuliano e Giustiniano. Solo, da tanta cura, rimane, anche sotto l’impero, di bel nuovo, esclusa ogni forma di istruzione primaria.

Verso l’istruzione privata le pretese, gli atteggiamenti, del governo centrale sono assai più rimessi e modesti, nè le condizioni, in cui tale forma d’istruzione suole in ogni tempo vivere, consentono che sia fatto in modo diverso. Tutto l’insegnamento privato domestico fu dunque libero da ogni sorveglianza e da ogni controllo. Anche quando Giustiniano opererà i suoi tagli cesarei nell’organismo delle scuole dell’impero, egli non colpirà che l’istruzione impartita pubblicamente, e con lui, e dopo, perfino in Atene, l’insegnamento domestico, se non prospererà, non cesserà di sopravvivere.

Non basta. Nella stessa istruzione privata, impartita pubblicamente, lo Stato non cura, nè sorveglia, che una sola forma: l’istruzione media e superiore a tipo classico, quella, che metteva capo alla così detta scuola di grammatica, greca e latina, a quella di retorica, di filosofia e delle restanti discipline, contemplate nel quadro dei programmi scolastici consuetudinari.

Quasi tutte le altre specie di insegnamento, che non riguardavano le discipline canonizzate dalla tradizione — come le scuole professionali, le scuole cristiane, catechetiche, teologiche etc. — rimangono estranee all’invadenza del governo centrale.

Ben diversamente procedevano le cose nei rispetti dell’istruzione privato-pubblica di tipo classico. Giuliano vuole che gli insegnanti abbiano la ratifica dei Consigli municipali e la propria. I successori si contenteranno della prima soltanto, ma talora, per evitare una spesso temibile concorrenza, seguiranno l’esempio di Teodosio II., e preferiranno vietare in modo assoluto, sotto la minaccia di gravi pene, ogni insegnamento pubblico-privato.

Ma, com’è nella sua natura, questa forma d’insegnamento, sfidò anche allora, ogni controllo e contravvenne ad ogni divieto. Morto Giuliano, si constata che l’impero è pieno di docenti di filosofia, sprovvisti di autorizzazione, e, sotto Giustiniano, i volontari docenti di giurisprudenza riescono ugualmente pericolosi sia per la loro ignoranza come per il loro numero.[831]

III.