Ben altra, conforme alla natura del nuovo regime, fu l’autorità legale ed effettiva dell’imperatore!

Come monarca assoluto, come responsabile di ogni atto e di ciascuna delle norme regolatrici del suo governo, egli, nell’àmbito della pubblica istruzione, non soggiace ad alcuna norma superiore, che diriga o limiti la sua potestà. Le regole generali e particolari della sua amministrazione egli le crea saltuariamente, volta per volta, e l’unico termine di appello a qualche cosa di costante è la tradizione dei predecessori.

Così l’imperatore fonda cattedre, stipendia pubblici insegnanti, crea ex novo, o sopprime, interi istituti di istruzione, riordina le scuole provinciali, legifera sull’insegnamento privato, conferisce immunità e privilegi ai docenti e ai discenti, fonda biblioteche, musei, accademie, stabilisce le norme fondamentali dell’educazione dei giovani, promuove speciali rami d’istruzione, investe di tutte coteste competenze la burocrazia dell’impero, ha, in una parola, potere sovrano su tutte le cose, dalle massime alle minime, che alla pubblica istruzione si riferiscono. Ma non solo egli può tutto quello, che gli altri insieme non riescono a potere; egli è altresì ognora in diritto di strappare oggi quello che ieri poteva aver voluto e fissato. Così, ad esempio, benchè la scelta dei docenti, anche nelle scuole di Stato, tocchi ai Comuni, dove esse risiedono, il principe, talora, tralasciando di consultarli, non si fa scrupolo di arrogarsene direttamente la facoltà, e non già solo in circostanze eccezionali, per soddisfare a urgenti necessità di servizio, come può dirsi avvenisse per le prime cattedre di filosofia in Atene, ma anche in tempi normali, anche per rendere dei favori[846] o soddisfare il capriccio personale, il che non viene punto giudicato un arbitrio, ma un atto di legittimo imperio, spesso un segno solenne di sovrana degnazione. Così, benchè le leggi, via via emanate, stabiliscano e specifichino le immunità e i privilegi consentiti, i principi son sempre in facoltà di conferirne motu proprio, a singoli maestri, di nuovi e di speciali,[847] perfino di ereditarii,[848] come di togliere loro quelli conferiti dalle leggi comuni[849]. Così, sebbene nessuna legge generale ne dia loro il diritto, gli imperatori possono mettere a riposo maestri in servizio, come possono, qualora lo vogliano, destituirli improvvisamente, ciò che, ad esempio, vedemmo avvenire sotto Adriano[850] e sotto Giuliano.

VIII.

Dietro il Senato e l’imperatore, che rappresentano i due poteri dirigenti, noi ne aspetteremmo ancora altri, quali esecutori della loro rispettiva volontà, nel campo della pubblica istruzione. Se non che, a reggere il nuovo organismo amministrativo, che si era venuto formando, lo Stato non sentì vivo il bisogno di destinarvi un apposito congegno burocratico.

I nuovi uffici, creatisi a corte in quell’età dell’impero romano, in cui l’autorità assoluta del principe cominciò a farsi valere anche nelle forme esteriori, differiscono dai nostri, in quanto riguardano, non un genere di lavoro determinato, ma la forma comune di lavori diversi, non assolutamente separati nè distintamente assegnati. È questo il motivo, per cui noi non troviamo, in questo tempo, un nucleo di amministrazione centrale, che degnamente risponda al nuovo servizio e, meno ancora, delle apposite amministrazioni provinciali per la pubblica istruzione.

L’unico ufficio infatti, che, nella vecchia capitale dell’impero, ci apparisca fornito di tali caratteri, è quello dell’a studiis, ma, se l’oscurità, che avvolge le sue funzioni direttive scolastiche, è prova della sua scarsa importanza, almeno al confronto delle nostre aspettative, è altresì degno di rilievo il fatto che l’a studiis non incombeva soltanto sulle cose della pubblica istruzione, nè la durata della sua carica oltrepassò il regno di Costantino[851]. Nel momento cioè, del maggiore sviluppo della politica scolastica dell’impero, l’unico ufficio, che direttamente la riguardava, dispare[852] o si confonde con altri di specie diversa,[853] e la direzione suprema delle cose della pubblica coltura rimane alla mercè dei mutevoli suggerimenti e dell’opera di questo o di quel ministro, qualunque carica essi rivestano, sì che, allorquando Giustiniano sopprimerà buona parte delle scuole dell’impero, noi apprenderemo con meraviglia che consigliere di quel gravissimo provvedimento era stato soltanto il prefetto di Costantinopoli[854].

In modo analogo, fuori della Corte ci troviamo dinanzi a una serie di attribuzioni scolastiche, assegnate a questo o a quel magistrato civile, non dinanzi a una vera e propria amministrazione scolastica. Le persone, incaricate della cura e della trattazione degli affari, relativi all’istruzione pubblica, furono i praefecti urbi, coi loro dipendenti nelle due città regie, esecutori tanto della volontà dell’imperatore come di quella del senato[855], i governatori, col personale loro dipendente, nelle provincie, o, più tardi, nelle prefetture; talora, anche, in qualche sede speciale, per l’ultima età dell’impero, le autorità ecclesiastiche[856].

Questi sono i naturali destinatari, delle numerose costituzioni imperiali, relative ai professori, agli studenti e alle cose dell’istruzione pubblica in genere. Ma una distinzione di attribuzioni tra il praefectus urbi e le autorità provinciali o il prefetto del pretorio non esiste. Ciò che determina la differenza delle loro funzioni è solo il diverso àmbito territoriale, su cui si esplicano le rispettive competenze amministrative. Il praefectus urbi si incarica della sorveglianza disciplinare sui maestri, di Roma e di Costantinopoli, cui ha facoltà di infliggere pene determinate;[857] si incarica della manutenzione degli edifici scolastici di proprietà dello Stato; dell’assegnazione a ciascun docente di un determinato locale nell’università cittadina;[858], e, forse, dopo Giustiniano, del regolare svolgimento dei loro programmi. Consiglia l’imperatore nei suoi provvedimenti scolastici;[859] sorveglia il pagamento degli stipendi;[860] cura che i maestri siano informati delle onorificenze[861] e delle immunità concesse, o ridotte, o negate; esegue e garantisce l’applicazione delle leggi relative, sia per parte dello Stato che dei municipi; invigila sulla condotta degli studenti, dentro e fuori la scuola, per il che mette in opera l’attività del dipendente ufficio censuale. Infine, come governatore di ciascuna delle due metropoli, che sono anche i centri maggiori della pubblica istruzione, provvede talora di pubblici docenti le città di provincia, che ne abbisognano[862], e, almeno fin dal IV. secolo, raccoglie nelle proprie mani l’amministrazione generale delle biblioteche di ciascuna delle due città[863].

Analogamente, i governatori provinciali o i prefetti del pretorio, ciascuno nel proprio àmbito territoriale, sorvegliano l’apertura e la chiusura delle scuole pubbliche e private ed i maestri che le dirigono;[864] ne impongono di nuove, o ne regolano il mantenimento insieme con la nomina, lo stipendio dei docenti[865] e, dopo Giustiniano, forse anche l’insegnamento. Al pari del praefectus urbi, informano i docenti delle immunità concesse, o ridotte, o negate, e ne eseguono e garantiscono, l’applicazione, non solo per parte dello Stato, ma anche per parte dei municipi; rimpatriano i docenti, che aspirano a torto a determinate immunità, cercando così di sottrarsi ai loro obblighi sociali[866]; curano che i municipi osservino gli altri privilegi, dall’imperatore stabiliti pei maestri, sia di arti liberali che di altre discipline, e infliggono ai violatori le penalità comminate;[867] bandiscono e corrispondono borse di studio agli studiosi; sorvegliano la disciplina, e la condotta extrascolastica, degli scolari, rilasciano loro il permesso di recarsi altrove a studiare[868]. Nè questo è tutto. Le notizie pervenuteci sulle scuole ateniesi, che sono le più abbondanti, ci dànno qualche altro particolare prezioso. I governatori provinciali nominano, o fanno nominare dai Consigli municipali, le Commissioni di concorso, le presiedono, decidono sulle loro proposte, sui reclami dei candidati, convocano i professori e gli studenti a gare solenni, premiano i vincitori, propongono quesiti, sentenziano nelle contese, sospendono, destituiscono, reintegrano, richiamano al dovere i maestri, che disertano la cattedra, inducono le città a determinate scelte, inviano all’imperatore rapporti sullo stato delle scuole; sono in una parola, fin dal IV. secolo, i veri e propri curatori dell’andamento delle scuole, almeno delle principali, collocate entro la loro giurisdizione[869].