Varsavia.
“Molt'Illustre e Revmo Sigr come fratello: — Il renditore a V. S. della presente sarà l'Ebreo Giacobbe Selech di nazione Polacco, quello appunto, che fin dall'anno 1758, vivendo ancora il Sommo Pontefice Benedetto xiv, si portò in Roma per umilissimamente implorare in nome della nazione Ebrea di codeste parti caritatevole protezione dalla S. Sede a riparo degli intollerabili aggravi, che, nelle facoltà e nelle persone rappresentò soffrire dai Cristiani la medesima nazione frequentemente incolpata d'omicidii, sulla mal fondata persuasione del volgo, ch'essa, meschii sangue umano, e specialmente cristiano nell'impasto dell'azzime. Il regnante Sommo Pontefice Clemente XIII ha già fatto di questo ricorso diligente disamina, appigliandosi ancora a quelle provvidenze che sono convenienti al merito del medesimo, e che per altra parte giugneranno segretamente a di Lei notizia. Frattanto però ha espressamente ordinato S. S. che debba scriversi a V. S. e se le faccia palese essere Sua intenzione ch'Ella comparta al medesimo Giacobbe ogni più efficace e proficua assistenza, affinchè nel ripatriare non soffra il medesimo alcuna vessazione e molestia di chicchessia, e da quelli massimamente che V. S. potesse credere contro di lui male animati per il ricorso portato al Trono apostolico. In veduta pertanto del Sovrano Pontificio comando apparterrassi alla sperimentata di Lei prudenza l'adoperare i mezzi conducenti alla di lui esecuzione, prevenire chi si deve e compartire all'Esibitore di questa aiuto tale, onde conosca coll'effetto dover egli alla clemenza e pietà di nostro S.re la propria sicurezza e durevole tranquillità. Con che le auguro da Dio felicità”.
Roma, 9 febbraio 1760.
Come Fratello aff.mo
F.o A. Card. Corsini.
[XII. *]
Legge ungherese dell'anno 1791.
Art. 38. Per guarentire la sicurezza di questa nazione (l'ebraica) spesso turbata da questo erroneo pregiudizio, la R. Luogotenenza ha ordinato a tutti i Comitati di darsi premura per sradicare dagli animi del popolo, anche il pregiudizio che gli Ebrei usino, nei loro riti, vittime umane, impiegando tutti i mezzi migliori e più adatti alle condizioni locali e giovandosi anche, se fosse necessario, dell'opera dei sacerdoti. Bisogna persuadere e convincere il popolo che questo orribile delitto è contrario alle leggi ebraiche ed agli scritti dei profeti, ripugnante soprattutto a tutto il vecchio testamento sul quale ha base principale la religione ebraica e contrario eziandio ai precetti delle altre religioni. Per conseguenza se da qualsiasi Ebreo venisse commesso un assassinio, anche se risultasse che il delitto fu commesso per animosità religiosa, non si avrebbe nessuna maggior ragione di incolpare l'intera nazione ebraica, di quello che non si avrebbe di incolpare la cristianità se simile delitto fosse commesso da un Cristiano.
[XIII.]
Una fanciulla smarrita a Mantova e poi trovata.