TITOLO II.

Del diritto di cittadinanza.

4.

Ogni figlio di un cittadino, purchè dimori nel territorio della repubblica, divenuto maggiore, acquista i diritti di cittadinanza.

5.

Lo stesso diritto si accorda a qualunque forestiero che, possedendo nel territorio della repubblica una proprietà fondiaria, ovvero uno stabilimento d'industria o di commercio, vi abbia dimorato per sette anni consecutivi, e dichiarato di volerne essere cittadino.

6.

Indipendentemente dal requisito di domicilio, la legge accorda la naturalizzazione a coloro che possono giustificare o una possidenza insigne nel territorio della repubblica, o un'abilità straordinaria nelle scienze od arti, ancorchè meccaniche, o finalmente servigi importanti resi alla repubblica.

7.

Le naturalizzazioni accordate per lo passato non hanno effetto prima che sieno verificate le suddette condizioni.