18. Vi sarà un intendente generale ed un tesoriere del demanio straordinario.
19. L'intendente generale esercita le azioni giudiziarie del re. Tutte le azioni a carico del re sono dirette contro l'intendente, e contro il medesimo ne sono pronunziate le sentenze.
20. La contabilità del tesoriere sarà verificata ciascun anno da una commissione del consiglio di stato.
21. Il re dispone del demanio straordinario mobile od immobile per decreto o per decisione.
22. Se la disposizione cade sui beni mobili, l'intendente rilascerà in favore del donatario un ordine sopra il tesoriere generale. Senza quest'ordine niun assegno gli sarà fatto buono nei suoi conti.
23. Se la disposizione cade su di un immobile, l'intendente formerà lo stato dei beni e lo invierà al cancelliere guardasigilli il quale farà fare l'atto d'investitura dal consiglio del sigillo dei titoli in favore dei donatario. Nell'investitura sarà sempre espresso il caso di reversione dei beni dati dal re.
24. Ogni disposizione fatta o da farsi dal re sul demanio straordinario è irrevocabile.
TITOLO III.
Del demanio privato del re.
25. Il re ha un demanio privato proveniente, sia da donazioni, sia da successioni, sia da acquisti, conformemente alle regole del diritto civile.