56.

La consulta di stato è specialmente incaricata dell'esame de' trattati diplomatici, e di tutto ciò che ha rapporto agli affari esteri dello stato.

57.

Le istruzioni relative alle negoziazioni diplomatiche sono discusse nella consulta; e i trattati non sono definitivi, se non approvati dalla maggiorità assoluta de' suoi membri.

58.

Se il governo per motivi di sicurezza della repubblica ha ordinato l'arresto di qualche persona sospetta, deve il presidente entro il termine di 10 giorni o rimetterlo ai tribunali competenti, o in vista delle particolari circostanze dello stato ottenere dalla consulta un decreto di proroga a tradurvelo. Questo decreto debb'essere sottoscritto dal presidente e dalla maggiorità dei membri della consulta.

59.

Un somigliante decreto è pur necessario quando occorra di allontanare dalla centrale della repubblica qualche cittadino che ne turbi la quiete.

60.

Tutte le misure particolari non appoggiate dal testo di veruna legge generale, ma però reclamate dalla sicurezza dello stato, formano necessariamente l'oggetto di un decreto speciale della consulta.