TITOLO X.
De' ministri.
66.
I ministri sono eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo.
67.
Il presidente può nominare un gran giudice nazionale: questi è necessariamente il ministro della giustizia. La carica di gran giudice non si perde che per rinunzia o condanna.
68.
Gli attributi particolari del gran giudice sono: 1.º lo stabilire i regolamenti d'ordine pei tribunali; 2.º la facoltà di sospendere per un semestre qualche giudice negligente o di una condotta che offenda la dignità della sua carica; 3.º il diritto di presedere, quando il governo lo ricerca, il tribunale di cassazione, con voce preponderante.
69.
Allorchè il governo crede opportuno il nominare un segretario di stato della giustizia, e confidargli questo dipartimento, il gran giudice conserva bensì il suo titolo, ma cessa da tutte le sue funzioni. Il segretario di stato della giustizia esercita le funzioni del ministro della giustizia, ma non gode le prerogative di gran giudice.