TITOLO XI.
Del consiglio legislativo.
75.
Il consiglio legislativo è composto per lo meno di 10 cittadini, d'età non minore di 30 anni, eletti dal presidente, e rivocabili dal medesimo dopo tre anni.
76.
I consiglieri danno il loro voto deliberativo su i progetti di legge proposti dal presidente, che non vengono approvati se non a maggiorità assoluta de' suffragi.
77.
Hanno voto consultivo in tutti gli altri affari ne' quali il presidente lo ricerca.
78.
Sono specialmente incaricati della redazione de' progetti di legge; dell'esposizione de' motivi che gli hanno determinati; delle conferenze cogli oratori del corpo legislativo, e delle discussioni relative in contraddittorio de' medesimi; decidono su le quistioni di cui all'articolo 100.