125.

Tutt'i debiti e crediti delle diverse province le quali in oggi formano parte della repubblica, appartengono alla nazione. La legge determina le disposizioni relative a quelli dei comuni.

126.

L'acquirente de' beni nazionali di qualunque provenienza che ne gode dietro una vendita legalmente compita, non può per alcun titolo essere turbato nel pacifico possesso dei beni comprati, salvo al terzo reclamante, qualora vi sia luogo, il diritto d'essere indennizzato dal tesoro pubblico.

127.

La legge assegna sui beni nazionali invenduti una conveniente rendita ai vescovi, ai loro capitoli e seminarj, ai parochi e alla fabbrica delle cattedrali. Questa rendita è intangibile.

128.

Quando dopo l'intervallo di tre anni la consulta di stato riconosce necessaria la riforma di qualche articolo costituzionale, la propone ai collegi che ne giudicano.

BONAPARTE. MELZI. MARESCALCHI.

Per copia conforme;