1. Che sia giunto il momento di dare l'ultima mano alle istituzioni delle quali furono a Lione gittate le basi, e dichiarare a questo effetto il governo della repubblica italiana monarchico ereditario, seguendo gli stessi principj che costituiscono il governo dell'impero francese;
2. Che l'imperatore =Napoleone I=, fondatore della repubblica, sia dichiarato RE D'ITALIA;
3. Che il trono d'Italia sia ereditario di maschio in maschio nella sua discendenza per retta linea legittima, naturale o adottiva, escluse in perpetuo le femmine e loro discendenza; ben inteso che il diritto d'adozione conferitogli non possa estendersi ad altri che ad un individuo dell'impero francese o del regno d'Italia;
4. Che la corona d'Italia non possa essere riunita alla corona di Francia, se non che nella sua persona: che tal facoltà sia interdetta a tutti e ciascuno de' suoi successori, e che nessuno di essi possa regnare in Italia, se non risiede nel territorio della repubblica italiana;
5. Che l'imperatore =Napoleone=, vita sua naturale durante, possa nominarsi il successore fra i suoi figli maschi legittimi, sieno naturali od adottivi; diritto di cui egli non potrà però fare uso senza compromettere la sicurezza, l'integrità, l'indipendenza di uno stato, l'esistenza del quale è uno de' più bei pregi della sua gloria, sino a tanto che le armate francesi occuperanno il regno di Napoli, le armate russe Corfù, le forze britanniche Malta, e che la penisola d'Italia sarà ad ogni momento minacciata d'avere a servire di campo di battaglia alle maggiori potenze d'Europa;
6. Che la sicurezza dello stato non permette la separazione delle corone di Francia e d'Italia, se non quando queste circostanze si saranno cangiate.
7. Che, regolato che sia il punto più importante per le nazioni, cioè la natura e la fissazione del potere supremo, sia l'imperatore =Napoleone= pregato di recarsi a Milano per assumervi la corona, e dopo avere sentita la consulta di stato e le deputazioni straordinarie de' collegi, dare al regno una costituzione definitiva che garantisca al popolo la sua religione, l'integrità del suo territorio, la uguaglianza dei diritti, la libertà politica e civile, l'irrevocabilità delle vendite dei beni nazionali; alla legge sola la facoltà di stabilire le imposizioni, ed ai nazionali il diritto esclusivo d'essere chiamati a coprire le cariche dello stato; principi tutti che l'imperatore =Napoleone= ha consacrato colle leggi che ha già date all'Italia, e la proclamazione de' quali fu la prima voce che si fece intendere dalla sommità delle Alpi, tutte due le volte ch'egli ne discese per conquistare e liberare la patria.
8. Che in fine l'Europa dovrà essere convinta che tutte le parti del regno d'Italia sono omai consolidate per sempre, e che nessuna ne può essere separata, senza distruggere il principio sopra cui è fondato il tutto.
Parigi, il 15 marzo 1805, anno IV.
=MELZI, Marescalchi, Caprara, Paradisi, Fenaroli, Costabili, Luosi, Guicciardi, Guastavillani, Lambertenghi, Carlotti, Dabrowski, Rangone, Caleppio, Litta, Fe, Alessandri, Salimbeni, Appiani, Busti, Giulini, Negri, Sopransi, Valdrighi.=