Del Consiglio degli Uditori.
28. Questo consiglio è composto al più di quindici consiglieri di stato.
29. Questo consiglio, dopo la trasmissione fatta ad esso per ordine di S. M. dei rapporti e delle proposizioni dei ministri, conosce,
I. Di tutti gli affari contenziosi;
II. Di tutte le collisioni di giurisdizione per causa di rivendicazione d'affari, che, inerendo agl'interessi immediati del demanio dello stato, o alle quistioni di pubblica amministrazione, non sono della competenza dei tribunali ordinarj;
III. Delle traduzioni in giudizio degli agenti immediati dell'amministrazione pubblica;
IV. Delle appellazioni dalle decisioni dei consigli di prefettura;
V. Delle domande di concessione di miniere e stabilimenti di officine sui fiumi e canali navigabili;
VI. Delle autorizzazioni da accordarsi, sia ai comuni, sia agli spedali ed altri istituti di pubblica beneficenza, sia agli stabilimenti del culto per l'accettazione di donazioni o legati, per vendite, permute, transazioni e sovrimposte locali;
VII. Delle proposizioni di pensioni e trattamento di ritirata o di giubilazione a favore degli ufficiali e soldati, e degl'impiegati civili.