69. I nuovi cavalieri presteranno giuramento in capitolo generale, e sarà proceduto alla loro accettazione, conformemente al cerimoniale che verrà regolato.
70. Le notizie storiche dei membri dell'ordine che fossero morti nell'anno, saranno lette in questa solennità. L'oratore farà la storia dei nuovi servigi ch'essi avranno resi dopo la loro nomina. Egli ricorderà i principj sui quali l'ordine è fondato, e le circostanze che hanno preceduto la sua fondazione.
71. Il giuramento de' cavalieri è concepito in questi termini: «Io giuro di dedicarmi alla difesa del re, della corona e dell'integrità del regno d'Italia, e alla gloria del suo fondatore.»
72. I principi della casa del gran maestro, i principi delle case straniere, e gli altri stranieri, ai quali le decorazioni dell'ordine saranno accordate, non si calcoleranno nel numero fissato dall'articolo 62.
§. IV.
Dotazione ed Amministrazione.
73. Sarà applicato alla dotazione dell'ordine un reddito di 400m. lire di Milano sul Monte Napoleone.
74. I membri dell'ordine godranno d'un onorario annuo, cioè:
Pei cavalieri, di lir. 300 Pei commendatori, di » 700 Pei dignitarj, di » 3,000
75. Sul reddito di questa dotazione sarà prelevata una somma annua di 100,000 lire di pensioni straordinarie, che il gran maestro giudicherà a proposito di accordare a dei cavalieri, commendatori o dignitarj. Le pensioni saranno a vita.